Condizioni di ammissione al concordato preventivo
Requisiti di ammissione
Il concordato preventivo è lo strumento con cui il debitore che esercita attività d’impresa propone ai creditori una regolazione della crisi o dell’insolvenza, secondo le regole del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Presupposto oggettivo: stato di crisi oppure di insolvenza.
Soggetto: debitore che svolge attività d’impresa (ferma la distinzione rispetto agli strumenti destinati ai debitori “minori”/consumatori).
Ammissibilità della proposta: deve rispettare i vincoli di legge (classi ove necessarie, trattamento dei creditori, regole su prelazioni e degradazioni).
Attestazione: ove richiesta, deve essere resa da un professionista indipendente sulla base dei contenuti del piano e dei dati aziendali.
Domanda e documentazione essenziale
La domanda di accesso deve essere completa e coerente e, in via generale, è corredata da:
Proposta e piano: con indicazione di tempi, modalità di soddisfazione dei creditori e, se prevista, continuità aziendale o liquidazione.
Situazione economico-patrimoniale e finanziaria: dati contabili, bilanci/ultime situazioni disponibili, esposizione debitoria e flussi prospettici.
Elenco dei creditori: con indicazione di importi, cause di prelazione, eventuali contestazioni e classi.
Inventario/beni e diritti: con indicazione delle garanzie e dei vincoli.
Relazione esplicativa: che renda intelligibili le scelte del piano e la loro sostenibilità.
Verifiche del tribunale
Il tribunale verifica, in particolare:
Competenza: secondo le regole del CCII (centro degli interessi principali/criteri territoriali).
Completezza e regolarità: della domanda e della documentazione.
Ammissibilità giuridica: rispetto ai requisiti normativi (classi, trattamento dei creditori, prelazioni, ecc.).
Controllo sulla fattibilità: nei limiti previsti dal CCII (con verifica almeno di non manifesta inidoneità e, nei casi in cui rileva, del rispetto delle soglie/minimi richiesti dalla legge).
Decreto di apertura
Se ricorrono i presupposti, il tribunale procede con il decreto di apertura, che normalmente:
Nomina gli organi della procedura (in particolare il commissario giudiziale).
Fissa le modalità e i termini della fase di voto/consultazione dei creditori e gli adempimenti informativi.
Regola (se richieste e concesse) le misure protettive e i limiti sugli atti di straordinaria amministrazione.
Conclusioni
Le condizioni di ammissione richiedono una domanda completa, un piano coerente e un impianto giuridico conforme al CCII, con controlli del tribunale concentrati su competenza, regolarità e ammissibilità, e con il ruolo centrale del commissario giudiziale nella gestione della procedura.
