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Le liberalità

Cosa sono le liberalità, quali tipologie di atti liberali non donativi sono riconosciute dal nostro e quali devono essere considerate donazioni

Guida sulle donazioni
Nel diritto civile, le liberalità sono degli atti con i quali una parte arricchisce un'altra parte senza aver alcun obbligo e senza ricevere nulla in cambio. 

Spirito di liberalità: definizione

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In altre parole, chi compie uno di questi atti agisce con spirito di liberalità, in ordine alla cui definizione non vi è unanimità di vedute in dottrina.
In via generale, e senza addentrarsi in troppi tecnicismi, può dirsi che esso consiste nella volontà di agire ponendo in essere un'azione altruistica.

Tipologia di liberalità

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L'unica liberalità cmopiutamente disciplinata dal legislatore è la donazione.
Oltre a essa, tuttavia, l'ordinamento giuridico italiano ammette almeno altre tre tipologie di liberalità (c.d. "non donative"): le donazioni indirette, le liberalità d'uso e i negozi misti con donazione (o "donazioni miste").

La donazione

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La donazione è definita dall'articolo 769 del codice civile come il contratto mediante il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
All'analisi della donazione è dedicato ampio spazio all'interno di questa sezione della rivista.

Le donazioni indirette

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Si parla di donazioni indirette, invece, ogni qual volta lo scopo di arricchire una persona è raggiunto dal donante mediante la realizzazione di uno schema contrattuale che abbia una causa (intesa in senso tecnico) diversa da quella tipica della donazione.
Un esempio può essere il pagamento di un debito altrui, ove lo scopo donativo è raggiunto considerando tale azione come se al beneficiario fosse stata consegnata la somma di denaro in contanti per soddisfare il suo creditore. 
La donazione indiretta deve essere distinta dalla donazione simulata: nella prima, infatti, il negozio apparente è quello effettivamente voluto e concluso, non vi è divergenza tra volontà e dichiarazione e il contratto produce realmente l'effetto dichiarato; nella donazione simulata, invece, il contratto apparente non corrisponde alla vera volontà delle parti, le quali danno parvenza di negozio oneroso alla loro reale volontà di stipulare un contratto gratuito. 

Le liberalità d'uso

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Le liberalità d'uso, invece, sono quei negozi che, pur avendo una causa identica alle vere e proprie donazioni, sono posti in essere non già quale libera manifestazione della volontà del donante, bensì quale consapevole adeguamento del disponente agli usi e ai costumi sociali di un certo periodo e un determinato luogo.
Si pensi, ad esempio, ai doni che si usano fare nel periodo natalizio, alle mance lasciate nei ristoranti o ai regali fatti in occasione della promessa di matrimonio (quest'ultima ipotesi, peraltro, è soggetta alla particolare disciplina ex art. 80 c.c.).
Pur configurandosi, in sostanza, un'attribuzione patrimoniale gratuita, nelle liberalità d'uso viene a mancare l'animus donandi , ovverosia l'elemento soggettivo tipico della donazione, poiché la liberalità viene effettuata, appunto, in ragione degli usi, delle condizioni e degli apprezzamenti sopraindicati ed è quindi vincolata. Per tale motivo, ai sensi dell'articolo 770 del codice civile, le liberalità d'uso non costituiscono donazione.

Negozi misti con donazione  

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I negozi misti con donazione (anche detti negotia mixta cum donatione o donazioni miste), infine, si realizzano ogni qual volta tra il valore delle prestazioni poste a carico dei contraenti sussiste una notevole sproporzione e siffatto squilibrio è conosciuto e voluto dalle parti.
Si pensi, ad esempio, all'effettuazione di un servizio economicamente molto apprezzabile a fronte di un corrispettivo quasi nullo e alla vendita mista a donazione.
Va a tal proposito precisato che il contratto misto è inteso come contratto unico e, al fine di determinarne la disciplina giuridica, la dottrina fa riferimento a due criteri principali: quello della combinazione, secondo il quale ciascun elemento contrattuale distinto viene regolato dalle norme che gli sono proprie, quello dell'assorbimento, secondo il quale si applica la disciplina del contratto prevalente. Attualmente, parte della dottrina ritiene preferibile il criterio del c.d. assorbimento attenuato, secondo il quale può applicarsi la disciplina del contratto prevalente, unicamente in caso di incompatibilità tra le discipline dei diversi elementi contrattuali. 

Liberalità non donative: esclusioni

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In tema di liberalità non donative sono utili, infine, delle precisazioni. Innanzitutto, né la creazione né il trasferimento di un titolo di credito a scopo di donazione possono essere ricompresi in siffatta categoria, dato che non viene posta in essere una liberalità mediante negozio avente causa tipica diversa dalla donazione, bensì semplicemente un negozio astratto. Sempre in relazione alle più diffuse operazioni bancarie, anche il trasferimento di un libretto di deposito a risparmio deve inquadrarsi tra le autentiche donazioni, con conseguente applicazione di tutta la disciplina per queste dettata, a differenza delle liberalità non donative, per le quali l'art. 809 c.c. dichiara applicabili solo alcune norme, espressamente indicate (ad esempio le disposizioni relative alla riduzione in favore dei legittimari, ma non quelle in tema di forma ex art. 782 c.c.).

Aggiornamento: ottobre 2019
 
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