Inadempimento e invalidità della donazione

Quali obblighi fa sorgere la donazione, cosa comporta l'inadempimento, in quali ipotesi la donazione è annullabile e in quali ipotesi è invece nulla

Inadempimento della donazione

Anche una semplice donazione determina l'assunzione di obbligazioni: il donante deve eseguire la donazione mentre chi la riceve (il donatario) assume l'obbligo di prestare gli alimenti al donante nel caso in cui questi si venga a trovare in stato di bisogno (si veda in proposito l'articolo 437 del codice civile sull'obbligo del donatario: "Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [Ossia donazione fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o per remunerarlo per un servizio reso o promesso]"

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla donazione è sottoposto, data la natura gratuita dell'atto, ad una disciplina meno rigorosa di quella che vige per ogni altro contratto: la sua responsabilità è limitata all'ipotesi di dolo o colpa grave (art. 789 c.c.). 

Medesima ratio soggiace agli effetti della donazione, i quali differiscono rispetto a quelli abituali degli altri contratti.

Garanzia per evizione e per vizi

In particolare, la garanzia per evizione (in genere naturale negotii) è dovuta solo se il donante l'ha espressamente promessa, se dipende dal dolo o dal fatto personale a lui attribuibile ovvero, nei casi di donazione con oneri per il donatario o di donazione remuneratoria, è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante (art. 797 c.c.). 

Quanto alla garanzia per vizi della cosa, salvo patto speciale, è dovuta solo se il donante sia in dolo (art. 798 c.c.).

Invalidità della donazione

In merito all'invalidità, il codice civile, come per gli altri contratti, contempla due forme di invalidità: l'annullabilità per i vizi meno rilevanti e la nullità per quelli ritenuti più gravi. La disciplina presenta affinità con quella stabilita per il testamento.

Annullabilità

La prima forma d'invalidità può farsi valere mediante l'esperimento dell'azione di annullamento, entro cinque anni (sulla base delle regole di cui all'articolo 1442 c.c.), allorché si reputi viziato uno o più degli elementi essenziali della donazione.

Sostanzialmente, si ha annullabilità per incapacità delle parti (legale o naturale) e per vizi della volontà (errore, violenza e dolo) 

Nullità

La nullità, invece, può essere fatta valere in qualsiasi momento e da chiunque, dato che è la conseguenza dei vizi estremamente gravi di seguito elencati:

  • mancanza di uno o più degli elementi essenziali;
  • illiceità della causa;
  • illiceità, impossibilità o indeterminabilità dell'oggetto;
  • contrasto con una norma imperativa (ad esempio, come sopra accennato, con il divieto dei patti successori).