Sei in: Home » Guide Legali » Diritto Urbanistico » Abuso edilizio

Abuso edilizio

L'abuso edilizio integra un illecito amministrativo o un reato posto in essere da colui che realizza un'opera in assenza delle prescritte autorizzazioni 

Cos'è l'abuso edilizio

[Torna su]
L'abuso edilizio è un illecito che, a seconda dei casi, può assumere rilevanza penale o amministrativa, posto in essere da chi realizza un'opera edilizia in assenza delle prescritte autorizzazioni o su suolo non edificabile.
In sostanza, esso si concretizza in una violazione della normativa edilizia.

Chi risponde dell'abuso edilizio

[Torna su]
In forza di quanto previsto dall'articolo 29 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001), la responsabilità della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano spetta congiuntamente al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore. Tali soggetti sono responsabili, insieme al direttore dei lavori, anche della conformità delle opere alle previsioni del permesso e alle modalità esecutive da questo stabilite.
I predetti soggetti, poi, sono chiamati a pagare le sanzioni pecuniarie e a farsi carico in solido delle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione di opere realizzate abusivamente. Resta ferma, chiaramente, la possibilità di dimostrare di non essere responsabili dell'abuso.

Esonero del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori, in ogni caso, assume una posizione particolare, in quanto è lo stesso Testo Unico a esonerarlo da responsabilità nel caso in cui abbia contestato la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire agli altri soggetti (ad esclusione delle varianti in corso d'opera) e abbia contemporaneamente comunicato in maniera motivata la violazione stessa al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.
L'esonero da responsabilità, nel caso in cui vi sia totale difformità o variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, presuppone anche la rinuncia all'incarico, contestuale alla comunicazione al dirigente. In caso contrario, infatti, il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che può comportare anche la sua sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Demolizione delle opere abusive

[Torna su]
Ogni anno, entro il mese di dicembre, il dirigente o il responsabile del servizio è tenuto a trasmettere al Prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso, nei termini previsti, non ha provveduto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Sempre entro la fine di ogni anno, il Prefetto riceve anche l'elenco delle demolizioni da eseguire da parte delle amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela.
Una volta ricevuti i predetti elenchi, il Prefetto, dopo aver provveduto agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, dispone l'esecuzione della demolizione delle opere abusive.

Le sanzioni per l'abuso edilizio

[Torna su]

Come accennato, le sanzioni previste per l'abuso edilizio sono di carattere sia amministrativo che penale.

Le prime variano a seconda della specifica tipologia di abuso e sono contemplate in diverse disposizioni del Titolo IV, Capo II, del Testo Unico, mentre alle seconde è dedicato l'articolo 45, che prende in esame le diverse ipotesi che si possono verificare.

Nel dettaglio, ferme le sanzioni amministrative e salvo che il fatto costituisca più grave reato, per gli abusi edilizi si applicano le seguenti sanzioni penali:

  • inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive previste dal Titolo IV del Testo Unico, in quanto applicabili, e di quelle previste dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire - ammenda fino a 10.329 euro;
  • esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza del permesso o prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione - arresto fino a due anni e ammenda da 5.164 a 51.645 euro
  • lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio - arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro;
  • interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di permesso - arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro; 
  • Confisca; il Testo Unico prevede anche che il giudice penale, con la sentenza definitiva con la quale accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, debba disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. La confisca comporta l'acquisizione gratuita e di diritto dei terreni al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione.

Data aggiornamento: 15 gennaio 2022