Il reato di traffico di inflienze illecite è disciplinato dall'art. 346 bis c.p. che recita: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi".
Origine ed evoluzione normativa
La norma in esame è stata introdotta dalla riforma Severino del 2012, al fine di colmare evidenti e gravi lacune normative. In particolare, si riteneva che la formulazione originaria del reato di millantato credito fosse incompleta perché non in grado di sanzionare il fenomeno di sfruttamento di relazioni reali ed effettive con il pubblico ufficiale per ottenere indebiti vantaggi od utilità. Si trattava in particolare di condotte prodromiche al fenomeno corruttivo che, in assenza di apposita definizione normativa, sarebbero rimaste impunite.
La formulazione originaria dell'art. 346-bis c.p. pertanto ricomprendeva esclusivamente questa ipotesi, lasciando al millantato credito la sanzione del cosiddetto "venditore di fumo". Con la riforma Spazzacorrotti del 2019 il legislatore ha invece provveduto ad abrogare il reato di millantato credito ed ad contestualmente estendere l'ambito applicativo del reato di traffico di influenze illecite.
Natura giuridica
Il reato di cui all'art. 346 bis è un delitto contro la Pubblica Amministrazione.
Trattasi di un reato comune, di mera condotta, a forma libera e a dolo generico.
Inoltre, il reato di traffico di influenze illecite si caratterizza per essere un reato di pericolo, in quanto la sua consumazione coincide con il momento in cui viene data o accettata la promessa della remunerazione tesa a corrompere il pubblico ufficiale.
A nulla rileva la condotta illecita effettiva del corrotto.
Bene giuridico
La norma è volta a tutelare e a garantire il prestigio della Pubblica Amministrazione.
Soggetto attivo
Si tratta di un reato comune, in quanto sanziona chiunque utilizzi o millanti relazioni con il Pubblico Ufficiale per ottenere indebiti vantaggi.
Elemento oggettivo del reato
La norma comprende due diverse fattispecie di reato: il traffico di influenze illecite oneroso e il traffico di influenze illecite gratuito.
Nel primo caso il privato sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'articolo 322-bis al fine di farsi dare o promettere denaro o altra utilità a titolo di prezzo per la propria mediazione illecita verso il predetto soggetto.
Mentre, nell'ipotesi di traffico di influenze illecite gratuito, il denaro che il soggetto attivo riceve o si fa promettere sarebbe funzionale, a sua detta, a remunerare il pubblico ufficiale.
Elemento soggettivo del reato
Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.
Trattamento sanzionatorio
La pena prevista per tale reato è quella della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
Essa, tuttavia, subisce un aumento se:
- il soggetto che si fa dare o promettere denaro o altra utilità è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio,
- il fatto è commesso in relazione all'esercizio di un'attività giudiziaria,
- il fatto è commesso per remunerare il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'articolo 322-bis per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
La pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.
Note procedurali
La procedibilità prevista per il reato di traffico di influenze illecite è quella d'ufficio, mentre la competenza è del tribunale collegiale.
Traffico di influenze illecite e millantato credito
Una fattispecie delittuosa analoga al traffico di influenze illecite era il millantato credito, punito dall'articolo 346 del codice penale ma abrogato dalla legge 3 del 9 gennaio 2019.
La relazione tra le due fattispecie risulta controversa.
In particolare, non si pongono particolari problemi con riferimento al rapporto tra l'ipotesi di traffico di influenze illecite oneroso e l'originario reato di millantano credito oneroso.
Si ravvisa, infatti, una coincidenza di significato tra l’espressione “vantando relazioni asserite” utilizzata nel 346-bis del codice penale e l’originario riferimento al millantato credito previsto al comma 1 dell’articolo 346, comma 1 del codice penale. In tale ottica la giurisprudenza è concorde nel ritenere che vi sia una piena continuità normativa tra le due disposizioni. Pertanto, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del codice penale ai fatti commessi prima della modifica della norma dovrà essere applicato l’articolo 346-bis del codice penale che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello del millantato credito.
Maggiori perplessità sorgono, invece, con riferimento alla seconda ipotesi incriminatrice del reato di traffico di influenze illecite, ossia quella di traffico di influenze illecite gratuito. Il comma 2 dell’articolo 346 del codice penale sanzionava il millantatore che riceveva il denaro con il pretesto di comprare il favore del pubblico ufficiale o di doverlo remunerare. La nuova formulazione contempla, tuttavia, solo il caso in cui il denaro venga effettivamente destinato dall’autore dell’illecito al pubblico ufficiale; viene, quindi, tralasciata l’espressione “con pretesto” che si ricollega alla figura del venditore di fumo, ossia a colui che vanti false relazioni con il pubblico ufficiale.
L’evidenza normativa ha dato luogo ad un acceso contrasto giurisprudenziale in merito al rapporto tra l’articolo 346 comma 2 del codice penale e l’articolo 346 del codice penale, risolto dall'intervento delle SS. UU. del 2024.
Una prima interpretazione giurisprudenziale propendeva per il riconoscimento di una continuità normativa tra le due norme alla stessa stregua della soluzione adottata per il traffico di influenze illecite oneroso. Ad avviso dei giudici di legittimità, il vanto di relazioni asserite sarebbe una condotta riconducibile al pretesto di dover comprare il favore dal pubblico ufficiale. In questa ottica si valorizzava l’intento del legislatore di realizzare una abrogatio sine abolitione.
Un’altra corrente giurisprudenziale considerava, al contrario, che la mancata riproposizione del termine “pretesto” andasse nella direzione di una abolitio criminis della fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 346-bis del codice penale. Le condotte ascrivibili alla norma abrogata non andrebbero a confluire nella nuova previsione negativa; queste integrerebbero eventualmente il diverso reato di truffa, laddove gli artifizi in cui si concreta il millantato credito si accompagnino agli ulteriori elementi dell’induzione in errore e del danno altrui e del profitto ingiusto richiesti dall’articolo 640 del codice penale. La concezione in esame legava l’intervento normativo al fenomeno dell’abrogatio cum abolitione con contestuale riespansione del perimetro applicativo del reato di truffa.
Le Sezioni Unite hanno imparticolare aderito a questa seconda ricontruzione, ritenendo che per i fatti originariamente contemplati nell'ipotesi di millantano credito gratuito debba ritenersi integrato il reato di truffa, ove se ne ravvisino i presupposti e gli elementi tipici.
Traffico di influenze illecite e legge 231
Dal 2019, con l'entrata in vigore della legge cd. anticorruzione (n. 3/2019), il traffico di influenze illecite è entrato a far parte del novero delle fattispecie delittuose che possono dare luogo alla responsabilità amministrativa da reato dell'ente.
Per tutte le società che hanno deciso di adottare un modello 231 si è reso quindi necessario procedere ai necessari adeguamenti, che tengano conto della novità legislativa.
