La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in assenza di diversa e specifica convenzione matrimoniale volta a prevedere altri regimi.
- Cos'è la comunione dei beni tra coniugi
- Caratteristiche della comunione tra i coniugi e differenze con la comunione ordinaria
- Quali beni fanno parte della comunione tra coniugi
- Quali beni sono esclusi dalla comunione tra coniugi
- Amministrazione dei beni della comunione
- I creditori dei beni della comunione tra coniugi
- Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
- I creditori particolari
- Scioglimento comunione legale dei beni
- Conseguenze dello scioglimento della comunione legale
Cos'è la comunione dei beni tra coniugi
In passato, prima della riforma del 1975, il regime legale adottato nel caso in cui i coniugi non avessero stipulato uno specifico accordo era quello della separazione dei beni. Successivamente ed ancora oggi, il regime legale, in mancanza di diversa convenzione, è quello della comunione dei beni.
La comunione legale è un regime giuridico che consente ai coniugi di esercitare un uguale potere di cogestione ed amministrazione dei beni che rientrano all'interno della stesse.
Caratteristiche della comunione tra i coniugi e differenze con la comunione ordinaria
Il regime patrimoniale in oggetto prende il nome di comunione legale. Questo, pur definendosi in un sistema di contitolarità- comproprietà sui beni, si differenzia sotto vari aspetti dalla comunione ordinaria.
Differenti sono, infatti, i modelli cui si ispirano la comunione ordinaria e quella legale tra i coniugi. La prima aderisce al modello romanistico, secondo cui ciascun comunista è titolare del diritto sull'intero da esercitarsi in base alla propria quota, mentre la comunione legale tra i coniugi rispecchia il modello germanistico di comunione, anche detto a "mani riunite" o senza quota. In quest'ultima i comunisti sono titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni, poiché il sistema di solidarietà dettato dalla sussistenza di un interesse comune prevale sull'interesse individuale dei singoli. Le quote rilevano solo nei confronti dei creditori e ai fini della divisione dei beni nel caso di scioglimento della comunione.
Inoltre, la comunione legale presenta carattere dinamico, in quanto suscettibile di ricomprendere tutti i beni che vengono acquistati dopo il matrimonio (eccetto i beni personali), mentre la comunione ordinaria presenta un carattere statico.
La comunione legale tra coniugi è caratterizzata da una tendenziale stabilità, a differenza della comunione ordinaria che può presentare anche durata temporanea.
Infine, la comunione legale presenta una naturale vocazione globale, in quanto idonea ad abbracciare un complesso più ampio di situazioni giuridiche soggettive (non solo diritti reali, ma anche diritti di credito).
Quali beni fanno parte della comunione tra coniugi
Tra i beni che in sostanza fanno parte della comunione tra coniugi vi sono:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Quali beni sono esclusi dalla comunione tra coniugi
Sono invece esclusi dalla comunione perché considerati beni personali quelli di proprietà del coniuge prima del matrimonio; quelli che il coniuge ha acquistato anche durante il matrimonio per successione o per donazione; quelli di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l'esercizio di una professione.
Amministrazione dei beni della comunione
Entrambi i coniugi hanno l'amministrazione disgiunta sui beni della comunione ma se debbono compiere atti che eccedono l'ordinaria amministrazione ogni decisione deve essere presa congiuntamente come dispone l'articolo 180 del Codice Civile.
È chiaro che possono sorgere dei disaccordi ma nel caso di rifiuto del consenso di uno dei coniugi su un atto di straordinaria amministrazione è possibile per l'altro rivolgersi al giudice ai sensi dell'articolo 181 e chiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.
Le conseguenze di atti compiuti senza il consenso dell'altro coniuge sono indicate nell'articolo 184 del Codice Civile, secondo il quale: "Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione".
I creditori dei beni della comunione tra coniugi
I creditori possono soddisfarsi sui beni della comunione legale tra coniugi.
I beni della comunione infatti rispondono: di tutti i pesi e gli oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dell'amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia, di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
Per quanto riguarda le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, i beni della comunione rispondono fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato quando i creditori non sono in grado di soddisfarsi sui beni personali per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro.
In altri termini, chi ha un credito nei confronti di un singolo coniuge non può soddisfarsi sui beni della comunione se c'è la possibilità di soddisfarsi sui beni personali del loro debitore. Solo se questi beni non sono sufficienti allora è possibile aggredire anche beni in comunione tra i coniugi limitatamente alla quota di proprietà del coniuge debitore.
Anche in questo caso però bisogna considerare che se dovesse sorgere un conflitto con i creditori della comunione, questi ultimi sono preferiti ai creditori particolari del singolo coniuge.
I creditori particolari
La possibilità per i creditori particolari di uno dei coniugi di soddisfarsi sui beni della comunione sussiste anche se il credito è sorto prima delle nozze. In tal caso si tratta di un credito vantato nei confronti di un solo coniuge e per questo, vale anche qui la regola della possibilità di colpire i beni della comunione solo in via sussidiaria rispetto ai beni personali del coniuge che debbono quindi essere aggrediti per primi.
Cosa accade invece quando i creditori della comunione non riescono soddisfarsi per intero del loro credito?
La regola stabilita dall'articolo 190 è che "I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti".
Scioglimento comunione legale dei beni
Nonostante la sua tendenziale stabilità, la comunione legale dei beni può sciogliersi per:
- morte di uno dei due coniugi;
- sentenza di divorzio;
- annullamento del matrimonio;
- separazione personale legale tra i coniugi;
- dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;
- fallimento di uno dei coniugi;
- convenzione tra coniugi a favore di un altro regime patrimoniale;
- separazione giudiziale dei beni.
Sotto il profilo dello scioglimento della comunione tra coniugi a seguito di separazione, e nello specifico sul dies a quo di tale scioglimento, è intervenuta la riforma del 2015 (legge n. 55/2015).
Conseguenze dello scioglimento della comunione legale
A seguito dello scioglimento della comunione si provvede alla divisione dei beni acquistati in regime di contitolarità. A tal fine, in mancanza di una disciplina specifica, trovano applicazione le regole generali in materia di divisione, secondo cui:
- la divisione deve effettuarsi in parti uguali tra i coniugi;
- la divisione potrà essere convenzionale o giudiziale;
- in ciascuna porzione dovrà essere compresa un'identica quantità di beni mobili, immobili e crediti;
- gli squilibri devono essere risolti mediante lo strumento del conguaglio.
I beni acquistati successivamente allo scioglimento della comunione rientreranno direttamente nella proprietà esclusiva dei coniugi.
