di Giovanna Molteni —
L'usura sopravvenuta è un fenomeno che si verifica quando, a causa delle fluttuazioni di mercato, il tasso di un contratto sale e supera la soglia.
Cos'è l'usura sopravvenuta
Si parla di usura sopravvenuta quando in un momento successivo alla stipula del contratto, per effetto di un abbassamento dei tassi di interesse riconducibile alle mutate condizioni di mercato, i tassi pattuiti diventano superiori ai tassi soglia.
In queste ipotesi, pertanto, un tasso di interesse che era lecito quando il finanziamento è stato concesso diventa illegale successivamente.
Le implicazioni giuridiche
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, nel caso di tassi pattuiti sotto soglia, che nel corso del rapporto bancario la superino, il tasso che la banca deve applicare è quello previsto dal tasso soglia relativo al periodo di riferimento. Tale tasso sostituisce automaticamente il tasso convenzionale illegittimo. Va da sé che in capo alla banca si configura l'obbligo di rideterminazione degli interessi entro i limiti della soglia di usura e che al cliente non possono essere richiesti i tassi contrattuali eccedenti tale limite.
Il punto di vista dell'Arbitro Bancario Finanziario
Con la decisione di Arbitrato Bancario Finanziario numero 77 del 10 gennaio 2014 si è assistito ad un'inversione di rotta. Il Collegio di Coordinamento ha abbandonato le argomentazioni strettamente connesse alla normativa sull'usura ed è giunto alla conclusione che il principio di solidarietà e la buona fede contrattuale impongono di considerare le variazioni di tasso del mercato in corso di rapporto, soprattutto nel caso in cui il tasso pattuito superi quello soglia previsto in un certo momento.
Nell’occasione, le Sezioni Unite avevano enunciato il seguente principio di diritto: "Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto".
