Legittimità e merito nell'azione amministrativa

Qual è la differenza tra legittimità e merito dell'azione amministrativa e come questa distinzione si ripercuote sul sindacato del giudice amministrativo.

Legittimità e merito nell'esercizio dell'attività amministrativa

Tradizionalmente si distingue tra legittimità e merito amministrativo.

Il concetto di legittimità attiene alle regole giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo e la cui violazione rende il provvedimento affetto da illegittimità.

Il merito amministrativo, invece, coincide con l'opportunità e cioè la conformità delle scelte discrezionali della p.a. alle regole di buona amministrazione, ossia a regole non giuridiche.

Il merito, dunque, costituisce uno spazio di esercizio dell'attività amministrativa che, essendo rimesso a scelte di opportunità e di convenienza, non può essere di regola investito dal sindacato del giudice amministrativo. In linea con il principio di separazione dei poteri, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla p.a. nell'esercizio della propria attività discrezionale. La valutazione dell'organo giurisdizionale risulta, quindi, ancorata alla violazione di regole giuridiche che si traducono in vizi di legittimità tali da intaccare la validità o la regolarità dell'atto amministrativo.

Tuttavia, il c.p.a. contempla ipotesi tassative in cui la cognizione del G.A. è estesa per legge al merito: trattasi dei casi previsti dall'art. 134 c.p.a. 

Per quanto riguarda, invece, la possibilità della p.a. di agire in autotutela, bisogna tener conto che il vizio di merito consente l'autotutela in sede di revoca (ex art. 21 quinquies l. 241/1990), mentre quello di legittimità consente il rimedio dell'annullamento (ex art. 21 nonies l. 241/1990).