La caparra penitenziale

Cos'è la caparra penitenziale, qual è la natura giuridica, la forma, la funzione, gli effetti e la differenza con la multa penitenziale

La caparra penitenziale (da non confondersi con la caparra confirmatoria) è disciplinata dall'art. 1386 c.c., il quale al primo comma dispone che "se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso".

Cos'è la caparra penitenziale

Le parti possono pattuire che, al momento del perfezionamento del contratto, venga consegnata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da far valere quale "prezzo" predeterminato contro il diritto di recedere previsto in favore di uno o di entrambi i contraenti. 

La funzione della caparra penitenziale

La caparra penitenziale, a differenza di quella confirmatoria che vale come cautela contro l'inadempimento, non ha funzione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì di corrispettivo predeterminato del recesso per volontà unilaterale (Cass. n. 6577/1988). Difatti, seppur il recesso possa fare ingresso anche nella caparra confirmatoria, lo stesso può avvenire sotto il profilo della reazione di una parte all'inadempimento dell'altra. Pertanto, la somma prevista a titolo di caparra costituisce una sorta di liquidazione forfettaria del danno, fatta salva l'impregiudicata possibilità di ricorrere al risarcimento ordinario (Cass. n. 3027/1982).

La forma della caparra penitenziale

Pur non essendo richiesta una particolare consacrazione formale della caparra penitenziale, secondo la prevalente interpretazione della giurisprudenza non è sufficiente una mera previsione all'interno del contratto, anche se accompagnata dal termine "penitenziale" e dal richiamato all'art. 1386 c.c. che la contempla per "far ritenere sussistente un diritto di recesso unilaterale ad nutum, inteso come "ius poenitendi" svincolato dall'altrui inadempimento, occorrendo invece che un tale diritto sia stato espressamente pattuito, dovendosi ritenere in mancanza di ciò che la caparra abbia natura confirmatoria e quindi sanzionatoria dell'inadempimento dell'altra parte" (Cass. n. 11946/1993; n. 6506/1990; n. 2399/1988).

Gli effetti della caparra penitenziale

Una volta stipulato il patto di caparra, i contraenti si riservano la facoltà di scegliere tra il recesso e l'adempimento.

Nel primo caso, ex art. 1386 c.c., se il recedente è colui che ha versato la caparra penitenziale, l'effetto scaturente è quello di perdere la somma anticipatamente versata; viceversa, se il recedente è la parte che ha ricevuto la caparra, questi deve restituire il doppio della somma o della quantità di cose fungibili ricevute, alla parte adempiente.

Qualora invece il recesso non venga azionato e le parti danno esecuzione al contratto, la caparra perde la propria funzione "penitenziale" e conseguentemente deve essere restituita, ovvero imputata quale corrispettivo della prestazione dedotta in contratto.

La differenza con la multa penitenziale

La caparra penitenziale si differenzia dalla c.d. "multa penitenziale", che pur si sostanza nella corresponsione di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Gli istituti citati condividono, pertanto, la medesima funzione, ossia quella di indennizzare il contraente a fronte dell'esercizio del diritto di recesso della controparte.

Gli stessi, tuttavia, si differenziano in ragione del momento in cui viene effettuato il pagamento. Se, infatti, nella caparra penitenziale il versamento precede l'esercizio del diritto di recesso e viene realizzato al fine di conferire legittimamente tale diritto potestativo al contraente, nella multa penitenziale il pagamento risulta contestuale all'esercizio del diritto di recesso. Si tratta, quindi, di una reazione successiva dell'ordinamento funzionale a tutelare la parte lesa dagli effetti  potenziali del recesso della controparte. Di conseguenza, nel caso di multa penitenziale l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente non è di per sè sufficiente a determinare lo scioglimento del contratto, in quanto tale effetto di produce solo con l'effettiva corresponsione della somma dovuta dal recedente.

Nella multa penitenziale, al contrario della caparra confirmatoria, il creditore può scegliere tra il risarcimento del danno subito e la riscossione della somma di denaro stabilita a titolo di "pena"