La clausola penale
Con la clausola penale (cfr. art. 1382 c.c.) le parti convengono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento del contratto, il contraente inadempiente sia tenuto ad una determinata prestazione. L'apposizione della clausola penale limita i termini del risarcimento della prestazione a meno che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Le sue funzioni principali sono la maggiore garanzia di puntuale e tempestivo adempimento e la preliquidazione convenzionale e forfettaria del danno per l'eventualità dell'inadempimento e/o del ritardo, evitando, così, costose e lente decisioni giurisdizionali sul punto. La clausola pena funge, infatti, da meccanismo di coazione indiretta nei confronti del debitore che, in forza della minaccia del pagamento di una somma predefinita, è sollecitato ad adempiere alla prestazione. Al contempo, assolve ad una funzione risarcitoria rispetto alla misura del danno concordata tra le parti.
Secondo la dottrina più recente, la clausola penale si identifica, altresì, come pena privata convenzionale. Oltre al carattere risarcitorio, la suddetta clausola presenterebbe, infatti, anche una portata punitiva o sanzionatoria in senso stretto nei confronti del debitore. La definizione di pena privata si coglie nella previsione di una prestazione che il soggetto inadempiente deve effettuare a prescindere e indipendentemente dal danno sofferto dal creditore.
La clausola penale, quale espressione dell'autonomia privata, è sottoposta agli stessi limiti di cui all'articolo 1322, comma 2 del codice civile. L'articolo 1385 del codice civile attribuisce al giudice il potere di ridurre la clausola equamente "se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo". Tale disposizione consente di circoscrivere i termini dell'autonomia negoziale delle parti, in ragione della tutela di interessi generali e meta-individuali previsti dall'ordinamento. Si tratta, in altri termini, di preservare il canone dell'equità e di proteggere il soggetto economicamente più debole dallo strapotere del più forte. In linea con questa ricostruzione, le Sezioni Unite hanno recentemente riconosciuto al giudice la possibilità di esercitare tale potere d'ufficio e non solo su istanza di parte.
L'acconto
L'acconto è semplicemente un'anticipazione di una quota del prezzo fissato dal proponente (o pattuito dai contraenti), e la sua funzione è sostanzialmente una maggiore garanzia offerta al proponente stesso circa la serietà delle intenzioni di addivenire alla stipula da parte del potenziale accettante (è il caso assai frequente di clienti che, al fine di impedire che, ad esempio, un capo di abbigliamento della propria taglia possa essere venduto ad altri subito dopo, lascia al venditore una somma di denaro, che ha in quel momento a disposizione, in modo da farsi "mettere da parte" per lui quel bene di consumo).
