Tabelle millesimali

Cosa sono le tabelle millesimali, a cosa servono, quali sono i parametri di formazione e le tipologie delle stesse.

Le tabelle millesimali (art. 68 disp. att. c.c.) sono gli strumenti utilizzati per la ripartizione delle spese in condominio; esse descrivono il rapporto tra il valore della singola unità immobiliare e quello relativo alle parti comuni dell'edificio.

I parametri per le tabelle millesimali

Vari sono i parametri cui bisogna fare riferimento per determinare questo valore come, ad esempio, la metratura, il piano, l’esposizione a sud o nord, ecc. Si tratta, come si può notare, di tutta una serie di parametri che non comprendono le modifiche che ogni condomino può andare ad apportare al proprio appartamento. Infatti, ex art. 68 disp. att. c.c. "nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare". Lo spirito della norma è proprio quello di valutare il valore proporzionale dell’unità immobiliare in sé e per sé, senza considerare nient’altro. Una menzione a parte, che sarà approfondita più avanti, merita la trasformazione di balcone in verande e la sua influenza sui valori millesimali.

Le tabelle d'uso

Parliamo al plurale dicendo tabelle perché affianco a quella generale di proprietà è prassi la redazione di tutta una serie di tabelle utili a ripartire le spese per beni e servizi comuni in relazione all’uso di ciascun condomino. 

Sono le c.d. tabelle d’uso che altro non fanno che dare applicazione concreta al precetto normativo del summenzionato secondo comma dell’art. 1123 c.c. Le tabelle millesimali pertanto consentono l’applicazione di quel principio di proporzionalità più volte richiamato.

Iter di formazione delle tabelle millesimali

Chiarito ciò, vediamo qual è l’iter di formazione delle tabelle. Prima di rispondere a questa domanda vediamo in quale documento devono essere contenute le tabelle millesimali. Il secondo comma dell’art. 68 disp. att. c.c. dice che "i valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio". 

L'art. 1138 c.c.

Se consideriamo che ex art. 1138 c.c. "quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107.

Si potrebbe così concludere che:

a) le tabelle millesimali sono un documento allegato al regolamento di condominio;

b) sono obbligatorie solo quando il numero dei condomini è superiore a dieci;

c) ogni condomino può prendere l’iniziativa per la loro formazione;

d) per l’approvazione sono sufficienti le maggioranze indicate dall’art. 1136 secondo comma c.c. (vale a dire la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi).

Per quanto queste deduzioni siano logiche ed ancorate al dettato normativo essa non rispecchiano appieno la realtà dei fatti.

La giurisprudenza

Cerchiamo di capire perché. Abbiamo visto che con la sentenza n. 2046 del 2006 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno detto che"in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio. In definitiva, l’esistenza del condominio e l’applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone, che ad esso partecipano"; ed ancora sempre nella stessa decisione, a supporto di tale affermazione si è affermato che "non sussistono ostacoli all’applicazione anche al condominio minimo delle norme concernenti la situazione soggettiva (art. 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c.)". 

Ciò significa che anche nei condomini con due soli partecipanti le spese possono essere divise secondo il criterio della proporzionalità. Più che possono verrebbe da dire devono. Infatti, l’art. 1123 c.c. non pone come condizione alla sua applicazione un limite numerico di condomini superato. Né tale limite è desumibile per relationem dal contenuto dell’art. 1138 c.c. Più volte la Cassazione ha affermato che, salvo un patto contrario, sono nulle le delibere assembleari che ripartiscono le spese in maniera difforme a quanto stabilito dall’art. 1123 c.c. (ex multis Cass. n. 126 del 2000). Stando così le cose, è evidente che per quanto l’art. 1138 ci dica che le tabelle debbano essere inserite nel regolamento di condominio esse potranno essere separate dallo stesso e formate anche nei condomini con due soli partecipanti.

Formazione, approvazione e revisione tabelle

Vediamo ora la questione più spinosa che allo stato non ha ancora una soluzione definitiva ed oscilla tra due opposti orientamenti giurisprudenziali: stiamo parlando della formazione, approvazione e revisione delle tabelle millesimali

Si è soliti distinguere tra tre tipi di tabelle, che, in relazione al procedimento di approvazione sotteso, vengono nominate: 

  • tabelle millesimali contrattuali;
  • tabelle millesimali giudiziali;
  • tabelli millesimali assembleari.

Per le prime due non si pongono particolari problemi, mentre il contrasto giurisprudenziale di cui sopra emerge per le tabelle assembleari e per i quorum relativi all’approvazione delle medesime.

Trattiamole nel dettaglio.

Tabelle millesimali contrattuali

Le tabelle contrattuali sono quelle inserite nei singoli atti di vendita ed approvate dall’acquirente assieme al regolamento contrattuale. Questo tipo di tabelle può derogare ai criteri legali rientrando, di fatto, in quel concetto di "salvo diversa convenzione" previsto dall’art. 1123 c.c.

Revisione delle tabelle millesimali contrattuali

Una volta formate ed approvate, le tabelle contrattuali possono essere riviste solo in due modi: 

a) con un nuovo accordo tra tutti i partecipanti al condominio che decidano di individuare un nuovo criterio di ripartizione delle spese; 

b) su ricorso di ogni singolo condomino all’autorità giudiziaria. 

L’accordo tra i condomini può essere sia assembleare che extra – assembleare purché risulti chiaramente la volontà di tutti di consentire alla modificazione delle precedenti tabelle. 

Che cosa succede se le tabelle contrattuali, che derogano al criterio legale di ripartizione delle spese, non sono inserite o richiamate in un atto d’acquisto successivo all’originario intervenuto tra costruttore e primo acquirente? Vale quanto detto sopra per l’accordo tra i partecipanti al condominio con il quale si decida una ripartizione delle spese diversa da quella proporzionale prevista dalla legge. Se le tabelle non sono inserite o richiamate nell’atto di vendita, esse non potranno trovare applicazione nei confronti del neocondomino. Ciò, naturalmente, non si verificherà laddove le tabelle millesimali siano comunque rispettose dei criteri legali di proporzionalità previsti dall’art. 1123 c.c.

Il ricorso all'autorità giudiziaria per la revisione delle tabelle

Chiarito ciò, vediamo come e perché un condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la revisione delle tabelle millesimali contrattuali esistenti. 

Il ricorso deve essere presentato al Tribunale competente che sarà quello del luogo in cui si trova il condominio ed il contraddittorio dovrà essere instaurato tra tutti i partecipanti al condominio. Ciò significa che l’atto introduttivo del giudizio dovrà essere notificato a tutti i condomini non bastando in tal senso la solo notifica all’amministratore quale rappresentante pro-tempore degli stessi (cfr. Cass. n. 14037 del 1999). 

Il ricorso al Tribunale non potrà essere esperito sempre e comunque ma solamente al ricorrere di determinate condizioni. Queste sono contenute nell’art. 69 disp. att. c.c. che recita: "I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano". 

L'interpretazione dell'art. 69 disse. att. c.c.

E’ bene osservare alcune questioni sorte sull’interpretazione di questo articolo. In particolare: a) che cosa si intende per errore; b) quando può dirsi notevolmente alterato il rapporto di proporzionalità.

L’errore di cui parla l’art. 69 disp. att. c.c. è quello che avviene nella formulazione delle tabelle millesimali. In sostanza il tecnico incaricato deve aver redatto delle tabelle che non rispondono ai parametri di legge o a quelli richiesti dalle parti, in caso di deroga ai criteri legali. Diverso è il caso dell’errore di chi abbia accettato quelle tabelle nella convinzione che fossero conformi al dettato dell’art. 1123 c.c. ed invece scoprisse solo successivamente, ad esempio, una divisione in parti uguali delle spese. In questo caso, la disciplina di riferimento sarà quella dei vizi del consenso nella formazione del contratto . Sul punto tuttavia non vi è unità di vedute nella giurisprudenza della Cassazione: così alcune sentenze ritengono rilevante l’errore contenuto nella tabella solo se sia stato causa di un vizio nella formazione del consenso del contraente (tra le altre Cass. n. 2253 del 2001).

Impugnazione delle tabelle per valori millesimali mutati

E’ possibile, inoltre, impugnare le tabelle millesimali quando i valori in esse contenuti siano notevolmente mutati a causa di interventi di vario genere sulle parti di proprietà esclusiva dell’edificio. L’alterazione dei rapporti tra le parti deve essere rilevante. Inoltre, parlando di un cambiamento che incide sui valori proporzionali tra le varie porzioni di piano, il disposto normativo contenuto al n. 2 dell’art. 69 disp. att. c.c. troverà applicazione solamente laddove le tabelle rispettino i criteri di ripartizione legale. In sostanza, se in un condominio le spese si dividono in parti uguali tra tutti, o in un modo diverso da quello legale, in base ad un accordo tra i condomini, la revisione non potrà essere richiesta.

Appurato ciò, quando si potranno dire notevolmente mutati i rapporti dei valori millesimali degli appartamenti? Le disposizioni di attuazione del codice elencano alcune circostanze indicative di tale cambiamento. Così, ad esempio, sarà indice di alterazione della proporzionalità dei rapporti la sopraelevazione dei piani (art.1127 c.c.). La sopraelevazione, tuttavia, non comporta automaticamente la revisione delle tabelle millesimali: come hanno opportunamente sottolineato le Sezioni Unite del Supremo Collegio:  "la modifica delle tabelle può aver luogo solo ove l'obiettiva divergenza tra il valore delle singole unità immobiliari ed il valore, proporzionale a quello dell'intero edificio, attribuito loro nelle tabelle medesime, non sia di modesta entità (Cass. 19.2.99 n. 1408, 13.9.91 n. 9579) e che, in ogni caso, la modifica stessa non costituisce una conseguenza naturale ed immediata della trasformazione intervenuta a seguito degli eventi normativamente previsti dal n. 2 dell'art. 69 disp. att. c.c., bensì l'effetto d'un accertamento, negoziale o giudiziale" (così Cass. SS.UU. n. 16794 del 2007). 

Altri elementi, al pari delle sopraelevazioni, indicative di una possibile alterazione dei rapporti di proporzionalità sono le espropriazioni e le innovazioni di bassa portata. E’ il caso, ad esempio, della trasformazione di un balcone in veranda. Laddove questa modifica vada ad incidere in modo notevole sulla volumetria dell’appartamento rendendo, di fatto, non rispondenti al vero le tabelle millesimali, i condomini interessati potranno chiederne la revisione. Le nuove tabelle così formate faranno stato contro tutti i condomini fatti salvi, naturalmente, tutti i rimedi giurisdizionali del caso.

Tabelle millesimali giudiziali

Un altro tipo di tabelle millesimali è quello c.d. giudiziale. Fermo restando quanto appena detto per il ricorso all’Autorità Giudiziaria in materia di revisione delle tabelle già formate, ogni condomino può rivolgersi al giudice civile competente per ottenere la formazione ex novo delle tabelle millesimali.

Da quale norma si deduce questa legittimazione ad agire? In realtà il codice civile non contiene alcuna disposizione che disciplini, quanto meno direttamente, il ricorso all’Autorità Giudiziaria per la formazione delle tabelle millesimali. 

Legittimazione ad agire

Sicuramente nei casi di condomini con più di dieci partecipanti ogni singolo condomino è legittimato ad agire per le vie legali al fine di vedere formato un regolamento di condominio e le annesse tabelle. Ciò è quanto ci dice, lo abbiamo visto precedentemente, l’art. 1138 c.c. Una dato, dunque, è certo: nei condomini con più di dieci partecipanti è data facoltà ad ogni condomino di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per vedere formate le tabelle millesimali, seppur subordinatamente alla formazione di un regolamento. Che cosa succede nei condomini più piccoli? Sarà, comunque, possibile agire in giudizio per ottenere la formazione dello strumento di ripartizione delle spese oppure il numero mimino previsto per il regolamento è ostativo? Non è dato reperire, allo stato, delle pronunce della Cassazione in merito. Per tutto quanto detto fino ad ora è evidente che negare una tale possibilità sarebbe incoerente con il sistema normativo - giurisprudenziale descritto.

Ricapitolando: le norme relative al condominio degli edifici - ivi compreso l’art. 1123 c.c., che regolamenta la ripartizione delle spese tra i vari partecipanti al condominio - sono applicabili anche a quelle formazioni condominiali con due soli partecipanti (c.d. condominio minimo). 

La giurisprudenza

Ne discende che laddove le tabelle non fossero inserite negli atti d’acquisto delle unità immobiliari o due i condomini non trovassero accordo per la loro formazione si arriverebbe alla stasi totale, rendendo di fatto lettera morta il principio di proporzionalità delle spese contenuto nel succitato art. 1123 c.c. E’ chiaro che una visione coerente di tutta la materia debba portare ad una soluzione differente. A tanto è giunto anche il Tribunale di Trapani, che con sentenza del 28 febbraio 2008 ha ritenuto legittimo il ricorso per la formazione delle tabelle millesimali da parte di un condomino proprietario di un appartamento in un condominio con meno di dieci partecipanti. Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto che non si possa giungere a diversa soluzione sulla base della seguente considerazione: se è vero che il regolamento condominiale è obbligatorio solo al superamento di una determinata soglia, altrettanto non si può dire per le tabelle che possono essere sempre formate al fine di rendere operativo il criterio legale di ripartizione delle spese individuato dall’art. 1123 c.c. che non prevede soglie minime di applicazione. (Trib. di Trapani 28 febbraio 2008). 

Dato per certo questo punto ne scaturisce che ogni condomino possa ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la formazione delle tabelle millesimali. 

Il valore delle tabelle millesimali giudiziali

Una volta approvate, le tabelle giudiziali hanno lo stesso valore di quelle contrattuali; pertanto una loro modificazione può avvenire, così come per le tabelle c.d. contrattuali, o con il consenso di tutti i condomini o con ricorso all’autorità giudiziaria per i motivi di cui all’art. 69 disp. att. c.c.

Quanto appena detto non vale solo per c.d. condomini minimi ma anche per quelli che abbiamo tre, quattro o cinque partecipanti e che non superino la soglia dei dieci.

Tabelle millesimali assembleari

Le tabelle assembleari sono così dette in quanto vengono approvate collegialmente dai condomini. Per le tabelle assembleari di natura contrattuale, vale a dire quelle deliberate all’unanimità da tutti i partecipanti al condominio e dagli stessi sottoscritte, nulla quaestio: esse sono valide ed efficaci al pari di quelle contrattuali e/o giudiziali.

Il discorso si complica nel momento in cui si deve andare a verificare la legittimità delle tabelle c.d. assembleari votate a maggioranza o accettate solo dall’unanimità dei presenti all’assemblea. 

Senza andare troppo indietro nel tempo, è sufficiente dare uno sguardo alle decisioni della Suprema Corte di Cassazione degli ultimi 15 anni per capire come il contrasto di orientamenti sia tutt’altro che superato. 

Il motivo sostanziale del conflitto è rintracciabile nei seguente quesito: qual è la natura giuridica delle tabelle millesimali? 

La risposta a questa domanda ha dei riflessi immediati e diretti sulla competenza dell’assemblea ad approvare delle tabelle millesimali e sui quorum a ciò necessari. 

La natura giuridica delle tabelle millesimali

Un orientamento più datato nel tempo ritiene che le tabelle millesimali un negozio di accertamento: come tale ed andando ad incidere direttamente sui diritti soggettivi di ciascun condomino, necessita dell’unanimità dei consensi. Infatti, secondo una datata, ma sempre attuale decisione del Supremo Collegio, è chiara "la natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali, nel senso che, pur non potendo essere considerato come contratto, non avendo carattere dispositivo (in quanto con esso i condomini, almeno di solito, non intendono in alcun modo modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, ma intendono soltanto determinare quantitativamente tale portata), deve essere inquadrato nella categoria dei negozi di accertamento, con conseguente necessità del consenso di tutti i condomini" (Cass. n. 1801 del 1964). 

Ne discende che una delibera assembleare votata a maggioranza non possa mai approvare delle tabelle millesimali. Conseguenza di un simile atto è la nullità radicale della deliberazione nel punto relativo all’approvazione delle tabelle. 

Questo concetto, più volte ribadito in passato (si veda Cass. n. 5686 del 1998 ed ancora Cass. 14037 del 1999), ha trovato sponda in alcune recenti pronunce di merito e di legittimità (cfr. Trib. di Palermo n. 2225 del 2006 e Cass. n. 14951 del 2008). 

Le pronunce appena citate rappresentano, in realtà, un’incursione nel più recente filone interpretativo che, da qualche anno a questa parte, ritiene legittima l’approvazione a maggioranza, da parte dell’assemblea, delle tabelle millesimali. 

Per spiegare la ratio di tale convincimento basta citare i passaggi di alcune recenti decisioni del Supremo Collegio in materia di tabelle millesimali. Per prima cosa il Giudice di Legittimità ha precisato che "le tabelle millesimali hanno solamente funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, onde ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare"(così Cass. 7709 del 2007). Come tali esse possono avere natura deliberativa e "richiedono per la loro approvazione e modifica la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c."(Cass. n. 4219 del 2007).
Appurato ciò la Cassazione, nell’ultima sentenza citata, ha anche delimitato i contenuti delle tabelle millesimali di natura assembleare. Infatti esse, proprio quale atto di accertamento di quote condominiali riferibili ai singoli condomini "sono soggette al rispetto dei criteri legali per la ripartizione delle spese"(così Cass. n. 4219 del 2007)

Il contrasto giurisprudenziale

Il contrasto giurisprudenziale era di quelli capaci di rendere incerto un settore particolarmente delicato in quanto idoneo ad incidere profondamente su una materia di notevole importanza come quella delle spese condominiali. 

La giurisprudenza ha quindi chiesto al Primo Presidente di valutare la possibilità di rimettere la causa alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto sorto in seno alle Sezioni semplici sui quorum necessari all’approvazione delle tabelle (cfr. Cass. ord. n. 2668 del 2009). 

Tale il quesito posto nell’ordinanza di remissione al Primo Presidente della Cassazione "se si tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio"(Cass. ord. n. 2668 del 2009).

Molto di recente la Cassazione, con la sentenza n. 13024/2022 si è espressa in questo senso sulle maggioranze necessarie alla modifica delle tabelle millesimali del condominio nel caso di specie che ha dovuto dipanare: "la Corte di appello ha ritenuto che mancando la prova della natura contrattuale delle tabelle approvate dall'assemblea del 1973, non essendo state predisposte dal costruttore ed accettate da ciascun condomino, come si evinceva dal fatto che non risultavano allegate ai rispettivi atti di acquisto, era sufficiente l'approvazione della tabelle con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., avendo peraltro escluso la nullità della delibera del 1993, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18477 del 2010, anche ove considerate le tabelle millesimali di natura contrattuale, per essere stata la modifica delle stesse assunta a maggioranza qualificata.

La decisione è conforme, dunque, all'insegnamento di Cass., Sez. Un., 9 agosto 2010 n. 18477, nella quale è chiarito che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. La sufficienza del consenso maggioritario per l'approvazione delle tabelle millesimali discende dal fatto che essa è meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso. Rivela, invece, la natura contrattuale, e perciò impone il consenso unanime, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. La sostanza di una tale "diversa convenzione" è, pertanto, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini programmano che la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio sia determinata in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c. (cfr. Cass. n. 7300 del 2010 e Cass. n. 27159 del 2018)."

Maggioranza o unanimità dipende quindi dalla natura dell'atto di approvazione e di quello per la revisione delle tabelle. Come aveva già avuto modo di precisare la Cassazione con la sentenza n. 32990/2019: "l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura contrattuale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 9 agosto 2010, n. 18477; di recente, v. Cass. 25 ottobre 2018, n. 27159)."

Approvazione tabelle millesimali: un caso concreto

Analizziamo un caso concreto che può aiutare a comprendere al meglio come funziona l'approvazione delle tabelle millesimali in un condominio: 

Caio è proprietario di un appartamento in un condominio di 5 piani e possiede, sempre nello stesso stabile, 3 box. Il piano terra non ospita alcuna unità immobiliare. A partire dal primo piano, ad ogni piano, ci sono due unità immobiliari, tranne al terzo dove abita Caio. Per la particolare conformazione dello stabile, infatti, è l'unico piano dove c'è un solo alloggio che risulta essere notevolmente più grande degli altri. L'abitazione è completata da una terrazza a livello.

Il condominio è composto da 9 unità immobiliari. Il costruttore al momento delle stipule per la cessione dei vari appartamenti, non essendo obbligato dalla legge, non ha inserito negli atti di vendita il regolamento di condominio con le relative tabelle millesimali. Per diverso tempo si è andati avanti dividendo le spese in parti uguali dicendo sempre, però, che si sarebbe conguagliato il tutto una volta formate ed approvate le tabelle millesimali.

Tutti i condomini, infatti, ad eccezione di Caio, si sono immediatamente lamentati della mancanza delle tabelle millesimali e del fatto che il condomino del terzo piano, proprietario dell'appartamento più grande e di maggior valore, nonché di diversi box, pagasse delle quote pressoché uguali agli altri. Tali circostanze, unite alla volontà di evitare l'insorgere di controversie sulla futura ripartizione delle spese condominiali, hanno indotto i condomini ad incaricare un tecnico di redigere delle tabelle millesimali, al fine di sottoporle all'attenzione dell'assemblea per la discussione e l'eventuale approvazione. 

Così facendo, nella successiva riunione condominiale, tutti i condomini ad eccezione di Caio, che era assente, approvavano i criteri di ripartizione così come predisposti dal tecnico, dotando il condominio di proprie tabelle millesimali.

Inizialmente alcuni condomini avevano sollevato il dubbio della legittimità di tale procedura. Tuttavia, visto e considerato che si stavano approvando delle tabelle che erano conformi ai criteri legali, si è ritenuto di deliberare la loro adozione con le maggioranze di cui all'art. 1138 terzo comma (quelle previste per il regolamento cui le stesse devono essere allegate nei condomini con più di dieci partecipanti).

Così nella successiva assemblea ordinaria, si è iniziato a fare uso di tale strumento.

Caio, sempre assente alle assemblee, pur se regolarmente convocato, dopo due mesi dalla comunicazione del verbale faceva notificare al condominio il ricorso per impugnazione del verbale, sostenendo la nullità delle ultime deliberazioni per violazione dei criteri di ripartizione delle spese basati su tabelle millesimali invalide. 

E' chiaro che rifacendoci a quel filone giurisprudenziale che ritiene sufficiente l'approvazione maggioritaria, l'azione di Caio sarà infruttuosa.

Viceversa, se l'orientamento che sostiene la necessità di un'approvazione unanime delle tabelle dovesse prevalere allora Caio avrebbe buon gioco e farebbe tornare il condominio alla situazione antecedente l'approvazione delle tabelle millesimali.