Fondo esigenze indifferibili e urgenti

Per l’anno 2011, la dotazione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all’art.7-quinquies, co. 1, d.l. 5/2009 convertito, con mod. dalla l. 33/2009) viene incrementata di 924 milioni di euro. Di queste risorse, 874 milioni di euro, per l’anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità che vengono indicate nell’elenco 1 allegato alla legge di stabilità. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. È destinata una quota del fondo esigenze indifferibili ed urgenti, pari a 50 milioni di euro al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Sarà con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario che verrà ripartita tale quota e verranno individuati i beneficiari. Infine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l’effettuazione di interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci.