Liberalizzazione del collocamento

L’art. 29 della manovra, modificando l’art. 6 della cd. legge Biagi, autorizza a svolgere attività di intermediazione alle scuole, alle università, pubbliche e private, ai comuni (anche in forma associata e le comunità montane), le camere di commercio, le associazioni sindacali e datoriali, ai patronati, gli enti bilaterali, le associazioni senza fini di lucro, l'Enpals, i siti internet no profit e un apposito ente dell'ordine nazionale dei consulenti del lavoro.