Flessibilità di bilancio.

Per il prossimo triennio e in via sperimentale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato (di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b, della legge 196/2009), nell'ambito di ciascun ministero, anche tra programmi differenti.