Accordi internazionali con oneri finanziari.

L’articolo 21, comma 8 prevede, per tutti gli accordi e i trattati internazionali nonché gli obblighi di carattere internazionale dai quali possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinino oneri di carattere finanziario, il rilascio di una autorizzazione del ministro degli Affari esteri, d'intesa con il ministro dell'Economia, relativamente agli aspetti di carattere finanziario. Per gli aspetti di carattere finanziario, l’autorizzazione sarà rilasciata d'intesa con il ministro dell'Economia.