Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI)

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASPI) – L’ASPI, destinata a sostituire l’indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e di disoccupazione speciale edile, potrà  essere applicata a tutti i lavoratori privati con contratto a tempo indeterminato e determinato, ai dipendenti della pubblica amministrazione a termine e finalmente anche ad artisti e apprendisti.

REQUISITI - I requisiti sono analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, cioè 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio.

DURATA - Questo tipo di assicurazione ha una durata di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e di 18 per quelli con almeno 55 anni di età. Inoltre i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro mentre quelli superiori a 6 mesi, in presenza dei requisiti contributivi, fanno ripartire il trattamento. 

IMPORTO – Prevede un'indennità con un tetto a 1.119 euro, la quale si abbatte del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6.

MINI-ASPI (trattamenti brevi) – Dal 2013 con la mini-ASPI viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’indennità non viene pagata l’anno successivo ma durante il periodo di disoccupazione e viene calcolata in maniera del tutto analoga a quella prevista per l’ASPI.

REQUISITI - Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

DURATA - La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Inoltre è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.

CONTRIBUZIONE – Si mantiene l’aliquota di copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria pari a 1, 31% per i lavoratori a tempo indeterminato mentre sarà dell’1, 4% per gli altri. L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri, ai lavoratori stagionali e agli apprendisti. Nel caso in cui il contratto divenga a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. Si ricorda che qualora fosse previsto, la restituzione avverrà al superamento del periodo di prova. A partire dal 2016, i datori e i lavoratori non tutelati dalla cassa integrazione dovranno finanziare lo strumento che consentirà loro, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito.

CHI NON HA DIRITTO ALL'ASPI? - Non ha diritto al sussidio chi sconta una o più pene per reati di mafia, terrorismo, strage e eversione, mentre lo stesso diritto sarà perso anche da chi rifiuterà un'offerta di lavoro con uno stipendio superiore del 20% all'indennità.