RIDUZIONE DEL LIMITE DI TRACCIABILITA` DEI PAGAMENTI

La previsione contenuta nell'art. 12 del decreto legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici  ha esteso  il limite della soglia di € 1.000,00  già previsto del  6 dicembre 2011 per la tracciabilità dei trasferimenti contanti  anche per i libretti al portatore. Tale soglià sarà operativa a partire dal 31 marzo 2012. Violazioni di tale prescrizione tuttavia.Sono state previste tuttavia eccezioni in quanto per violazioni relative a libretti al portatore con un saldo attivo inferiore all sogli di € 3.000,00 le eventuali violazioni del precetto normativo realizzate nel periodo intercorrente tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012  divrà essere pagata una sanzione minima pari all'importo del saldo attivo .

E' stato inoltre previsto che, entro tre mesi dall'entrata in vigore  del citato decreto legge, al fine di agevolare la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari ed amminstrativi derivanti dalla gestione del denaro contante le operazioni di pagaento di spese delle pubbliche amministrazioni siano disposte  mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Tali pagamenti dovranno perciò avvenire  mediante  bonifico o mediante  altri strumenti di pagamento elettronici a scelta del beneficiario.

I pagamenti in contanti non potranno però superare gli € 1.000,00.

Il limite di € 1.000,00 per il pagamento in contanti è stato previsto anche per l'erogazione di stipendi,  pensioni o compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali  e dai loro enti.  Per questi  si dovrà far ricorso esclusivamente  a strumenti di pagamento elettronici, ivi comprese carte prepagate e per meglio  tutelare le fasce di reddito  più deboli, percettrici di trattamenti pensionistici minimi è stato espressamente  disposto  che i rapporti recanti  gli accereditamenti di tali somme  non saranno sottoposti alla imposta di bollo nè ad altro costo aggiuntivo.

Per rendere possibile tale operazione Il MeF, la Banca d'Italia, e l'Abi, le Poste iataliane disporranno, entro tre mesi  quelle che dovranno esere le caratteristiche diun conto corrente o di un conto di pagamento base. in mancanza di tale convenzione le linee guida saranno adottate autoritativamente  con decreto del Ministero Dell'economia e delle Finanze. Il legislatore ha inoltre stabilito che con tale convenzione dovranno essere concordati gli importi da applicare  per le commissioni sui prelievi effettuati, dovrà risultare il modo semplice, trasparente, facile e comparabile  il costo per le operazioni  e nessuna spesa dovrà essere addebitata sui sui conti offerti alle fasce più deboli.

Entro tre mesi dovranno inoltre essere abbassate le commissioni bancarie a carico degli esercenti che accettano in pagamento carte di credito.Viene comunque stabilito  illivello dell'1,5% come limite massimo delle commissioni. Ogni infrazione verrà comunicata dal mef alla Agenzia delle Entrate.

 Come chiarito dall'Abi con circolare  dell'11 gennaio 2012 il nuovo limite di € 1.000,00 non può trovare appllicazione per i prelevamenti  e i versamenti bancari  per mancanza del presupposto essenziale rappresentato dal trasferimento di una somma di denaro. In caso di prelievo il contocorrentista non perde ed anzi continua a  ad avere la disponibilità della somma prelevata. tale interpreatzione è stata confermata con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stato chiarito come i prelievi e i versamento sopra i mille euro  non costituisco automaticamente una violazione delle prescrizioni normative.

La banca quindi non potrà rifiutare di versare al contorrenetista somme superiori ai mille euro e dovrà procedere ai dovutio versamenti, tale operazioneperò verrà tracciata sul conto corrente  e rilevata in automatico ai fini fiscali.L'art. 49 del D.lgs 231/2007, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto salva Italia , vieta il trasferimento  di denaro contanti, effettuato aqualsiasi titolo  tra soggettidiversi, quando il valore oggetto del trasgerimento è pari o superiore a 1000 euro. Tale limite tuttavia non trova applicazione  nel caso di trasferimento effettuato pre il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiani poichè in tali casi l'operazine risulta tracciata.

 in caso di versamento che superi la soglia di € 15.000,00  la banca non è obbligata ad effetuare segnalazioni a meno che a norma dell'art. 41 del D.lgs 231/2000 l'istituto non abbia fondate ragioni per ritenere che siano in corso o siano state poste in essere operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

Le contestazioni delle violazioni sulla normativa antiriciclaggio dovranno essere notificate al presunto trasgressore  entro 90 giorni se il segnalante ha riportato in maniera completa i dati anagrafici della persona e ha prodotto copia del titolo , qualora invece detti dati non siano completi  il termine viene interroto in attesa di chiarimenti