Le principali novita` su imposta di bollo, su conti correnti, titoli e strumenti finanziari

La riforma in esame ha apportato importanti modifiche anche sul piano fiscale in tema di imposta di bollo su conti correnti, titoli e strumenti e prodotti finanziari finanziari ed un aimposta straordinaria sulla attività di emersione  fiscale, imposta sul valore degli immobili e sulle attività detenute all'estero. 

E' stata prevista a partire dal 12 gennaio 2012 una imposta fissa annua di € 34,20 su estratti conti bancari, postali e su rendiconti dei libretti a risparmio. il testo di legge ha previsto che l'estratto conto o il rendiconto infati si condidera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non  susstiste un obbligo di invio o di documredazione eè stato tuttavia previsto che se il cliente è una persona fisica tala imposta di € 34,20  non è  dovuta quando il valore medio di giacenza  annuo risultante dagli estratti e dai libretti non è complessivamente superiore ad € 5.000,00. Se invece il titolare non è rappresentato da una persona fisica l'importo annuo dovutè è di €100,00.

Per gli investimenti finanziari è invece dovuta una imposta proporzionale dell'1% annuo avuto riguardo al valore i mercato o nominale, su ogni singolo rapporto o comunicazione diinvestimento. Rimangono invece sclusi dall'imposta in commento i il buoni fruttoferi postali di valore il cui valore di rimborso sia inferiore ai € 5.000,00, il bollo, ad ogni buon conto, dovrà essere calcolato in misura non inferiore a €  34,20 e non superiore a €1.200,00 per l'anno in corso. A partire dall'anno 2013 invece tale misura percentual eviene elevata dal 1% all'1,5%  senza che sia previsto un limite di sul valore superiore  per l'importo del bollo.

Bolli speciali sono stati introdotti anche perle attività finanziarie oggetto di emersione fiscale l'art. 19 della legge in coomento  ha previsto che queste siano soggette a un'imposta di bollo speciale annua del 4% elevata al 10% per l'anno 2012 ed al 13,50% per l'anno 2013. Tal eimposta dovrà essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno e nel caso in cui l'importo scudato non fosse stato più in essere ala data del 16 6 dicembre 2011 in ogni caso è dovuta una tantum  del 10% sull'importo prelevato/ dismesso. è stato inoltre previsto un obbligo di segnaazione per l'intermediario che non sia in grado di effetuare il recurepo di tali somme direttamente alla Agenzia delle Entrate.

Tutte le persone fisiche   che invece siano titolari di beni immobili all'Estero  sono tenute a versare  un'imposta proporzionale al  valore, ( da valutare in relazione al costo di acquisto documentato o al valore del mercato locale ) nella misura del 0,76 annuo e nel caso in cui l'immobile risulti produttivo di reddito esso dovrà essere incluso nell l'irpef.

Nel caso in cui i beni all'estero siano costituiti da attività finanziarie queste ultime sono soggette a un 'imposta dell'1% per il 2012 ed al'1,5% per il 2013 .

Non rientrano nella previsione in parola preziosi ed opere d'arte.