Agevolazioni imprese agricole

La Sezione V del decreto semplificazioni ha apportato rilevantimodifiche nel settore agricolo, l’art. 27 interviene sul­l’esercizio dell’attività di vendita diretta,disciplinata dall’art. 4 del Dlgs. n.228/2001 la nuova disposizione normativa prevede che "La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione  al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorreredalla data di  invio della medesima comunicazione”.
Il decreto semplificazioni   così ha teso a semplificare ed agevolare  quella serie di adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio  dell'attività di vendita diretta  da parte degli agricoltori. In particolare l'imprenditore agricolo itinerante  potrà iniziare l'attivitò contestualmente all'avvio della della comunicazione. 

Tale innovazione tuttavia non coinvolge coloro che vendano i propri prodotti in azienda, in base all a Legge 81 del 2006 " per la vendita al dettaglio esercitata su superfici nell'ampbito della azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abiano disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività..

Il decreto semplificazioni dunque  conferma comaela vendita diretta  dei prodotti agricoli  in forma " itinerante" è soggetta a comunicazione  al Comune del luogo  ove ha sede  l'azienda di produzione. Tuttavia prima della novella legislativa l' 'imprenditore doveva attendere trenta giorni dalla data di invio della comunicazione prima di poter dar corso alla vendita diretta .

Se poi la vendita deui prodotti agricoli deve essere effettuata in maniera stabile su aree pubbliche  o in locali aperti  al pubblico la comunicazine dovrà essere indirizzata al sindaco  del Comune in cui si intende esercitare la vendita.