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Affidamento figli: il punto sulla riforma del 2006

Alcune riflessioni sulla riforma del 2006 che ha impattato notevolmente sulla disciplina dell'affidamento dei figli, attraverso l'affido condiviso, il principio della bigenitorialità e il diritto dei figli di essere ascoltati 

Riforma 2006: le reazioni

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La riforma del 2006 ha sollevato una molteplicità di reazioni. Da una parte c'è chi l'ha accolta con estremo entusiasmo, anche per un doveroso allineamento con i principi sanciti tanto dalla nostra Costituzione quanto da varie norme di diritto internazionale, a loro volta recepite, specie a partire dagli anni '90, da gran parte dei Paesi Europei. 

La centralità del diritto all'ascolto dei figli

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Viene sottolineato con favore, innanzitutto, la nuova centralità del diritto dei figli ad essere ascoltati fin dalla fase presidenziale e a mantenere contatti con entrambi i genitori, i quali sono fortemente stimolati a rapportarsi l'un l'altro con serenità, maturità e spirito di collaborazione, magari anche grazie all'intervento di organi di mediazione familiare. Si acclama, in particolare, la tendenziale eliminazione dei limiti di visita per i genitori non affidatari e l'estensione della tutela anche ai figli dei genitori non coniugati, i quali erano stati in precedenza del tutto trascurati dall'ordinamento. 

La tutela della prole

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La portata innovativa della riforma, oggi ormai consolidata, ha reso possibile traslare l'attenzione del legislatore dalla crisi coniugale alla necessaria tutela della prole, specie se minore d'età, adottando strumenti processuali e di diritto sostanziale focalizzati su tale obiettivo. 

Affidamento condiviso e mediazione familiare

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Istituti come la regola dell'affidamento condiviso, la mediazione familiare, la possibilità per i coniugi di negoziare le condizioni di separazione ha reso possibile, in molti casi, una cessazione degli effetti del matrimonio non eccessivamente litigiosa, nel rispetto dei legami costituitisi con i discendenti. 

Il principio di bigenitorialità

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Inoltre, il nuovo principio di bigenitorialità ha finalmente posto sul medesimo piano le figure di entrambi i genitori, escludendo che quello non convivente possa essere in qualsiasi modo penalizzato (ma richiedendo, d'altra parte, il medesimo contributo e impiego di responsabilità da parte di tutti e due). Ciò ha consentito senza dubbio di conservare, sia sul piano giuridico che psicologico - a seguito dei cambiamenti delle abitudini e dello stile di vita di una società dinamica quale è quella attuale - un clima di equilibrio e rispetto all'interno del quale la crescita armoniosa dei figli assume ruolo centrale.

Gli sviluppi successivi

Dopo la riforma del 2006, il legislatore è intervenuto ulteriormente con la legge n. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013, che hanno eliminato ogni distinzione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio, introdotto la nozione di responsabilità genitoriale (in sostituzione della "potestà") e riorganizzato la disciplina dell'affidamento negli artt. 337-bis e seguenti c.c. Da ultimo, la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha riformato il rito processuale con il nuovo Titolo IV-bis del codice di procedura civile, introducendo tra l'altro il piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.), il rafforzamento dell'ascolto del minore (artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.) e la promozione della mediazione familiare su base volontaria (art. 473-bis.10 c.p.c.).