Il contratto di inserimento
Cos’era il contratto di inserimento, quando poteva essereutilizzato, cosa prevedeva e quando è scomparso definitivamente dal nostroordinamento
- La definizione del contratto di inserimento
- In cosa consisteva il contratto di inserimento
- Durata del contratto di inserimento
- Contratto di inserimento: i divieti
La definizione del contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è stata una particolaretipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, introdottadalla cd. legge Biagi (d.lgs. n. 276/2003) e definitivamente abolita a operadella cd. legge Fornero (l. n. 92/2012).
Contratto di inserimento: a chi erarivolto
Il contratto di inserimento era sorto per agevolarel’ingresso nel mondo del lavoro di soggetti che potevano avere difficoltà aentrarvi altrimenti, ovverosia i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni(sino al compimento del trentesimo anno di età), i disoccupati di lunga duratadi età compresa tra i 29 e i 32 anni, i disoccupati con più di 50 anni di età,le persone affette da handicap grave e le donne, di qualsiasi età, cherisiedevano in zone con un alto tasso di disoccupazione.
In cosa consisteva il contratto di inserimento
Nella sostanza, il contratto di inserimento si basava su unprogetto individuale di adattamento delle competenze professionali dellavoratore a un certo contesto lavorativo, con il quale veniva valorizzatal’acquisizione di competenze professionali concrete anche nella prospettiva diuna successiva trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato.
Durata del contratto di inserimento
Il contratto di inserimento poteva durare dai nove aidiciotto mesi o ai trentasei mesi per i portatori di handicap.
Pur se le medesime parti non potevano rinnovarlo, eracomunque possibile una sua proroga, sebbene entro i predetti limiti massimi didurata.
Contratto di inserimento: i divieti
Il contratto di inserimento era poi assoggettato a specificidivieti.
In particolare, non era possibile ricorrere a tale tipologiacontrattuale se:
- nei diciotto mesi precedenti non era stato trasformato incontratti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento,
- non era possibile stipulare contratti a tempo determinato,in ragione dei divieti specificamente posti per tale tipologia contrattuale,
- erano state superate le percentuali massime di contratti diinserimento rispetto al totale degli occupati eventualmente fissate daicontratti collettivi.