Si tratta di un'azione legale prevista dall'art. 1460 c.c., spettante alla parte di un contratto sinallagmatico nei cui confronti la controparte non abbia proceduto alla realizzazione della propria prestazione. L'eccezione di inadempimento permette alla parte contrattuale di assumere un atteggiamento di difesa nei confronti di quella inadempiente, facendo sì che possa rifiutarsi di porre in essere la propria prestazione sussistendo una circostanza di buona fede. Questa ipotesi si verifica laddove si incorra in un inadempimento di natura non lieve della controparte.