Si tratta di un accordo definito nullo dall'art. 2744 c.c. e che ricorre quando si conviene che, alla scadenza di un termine prefissato senza che vi sia stata l'esecuzione di un pagamento pattuito, la proprietà di un bene posto in garanzia passi direttamente in capo al creditore. Il patto commissorio infatti riguarda cose che sono oggetto di pegno, ipoteca o anticresi.