Si tratta di un istituto delineato dagli artt. 1754-1765 c.c. che prevede l'intervento di un professionista per la risoluzione delle controverse di materia civile, in sede stragiudiziale. Con la mediazione, si cerca di curare gli interessi delle parti coinvolte mediante attività di conciliazione e negoziazione.

La mediazione si contraddistingue dal fatto che vi è assoluta discrezionalità sulle modalità e sulle procedure da seguire per la risoluzione della lite e si tratta di un istituto caratterizzato da particolare celerità. Infatti, il tutto dovrebbe esaurirsi entro tre mesi dall'avvio, salvo diversa disposizione delle parti.