Secondo quanto disposto dall'art. 1321 c.c., il contratto è l'accordo intercorrente tra due o più parti per la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto giuridico di natura patrimoniale. Il contratto è un negozio giuridico, ma si differenzia da esso proprio per la presenza di almeno due contraenti e per il suo carattere patrimoniale; mentre il negozio può essere unilaterale e avere natura anche non patrimoniale (basti pensare al testamento e al matrimonio).

Il contratto si pone come lo strumento fondamentale per far sì che i soggetti possano regolare da sé i propri rapporti (autonomia privata) e produce effetti solo tra le parti coinvolte, salvo i casi di contratti a favore di terzi stabiliti dalla legge.

Per essere valido e quindi non essere affetto da cause di nullità, il contratto deve possedere taluni requisiti essenziali indicati espressamente nell'art. 1325 c.c., ossia:

- l'accordo tra le parti

- l'oggetto

- la causa

- la forma.

Congiuntamente, può prevedere anche elementi accidentali che sono il termine, la condizione e l'onere.