Il compromesso è l'accordo stipulato tra due o più parti al fine di deferire la risoluzione di una lite a soggetti privati terzi (arbitri), anziché adire al giudice in via ordinaria. L'atto con il quale si statuisce sulla controversia in corso prende il nome di lodo che, laddove rispetti tutti requisiti richiesti dalla legge, è in grado di produrre i medesimi effetti della sentenza.

In genere si parla di compromesso inteso come sinonimo del contratto preliminare; in realtà si tratta di due vicende totalmente differenti, in quanto se il compromesso è un contratto con effetti processuali, quello preliminare è un contratto con normali effetti obbligatori.

Inoltre il compromesso si distingue anche dalla transazione, poiché quest'ultima consiste in reciproche concessioni effettuate dalle parti per evitare l'insorgenza di una lite potenziale; al contrario, con il compromesso la lite è già insorta e si deroga solamente alla via giudiziaria come metodo per la sua risoluzione.