La compensazione ricorre quando due soggetti, obbligati ognuno verso l'altro, decidono di estinguere le rispettive obbligazioni nella misura corrispondente. Si tratta di una modalità differente dall'adempimento per porre fine a un rapporto obbligatorio.

La compensazione è regolata dagli artt. 1241-1252 c.c. ed è considerata come un atto di autotutela per la parte che rischierebbe di veder inadempiuta la sua obbligazione.

Si distinguono tre tipologie di compensazione:

- compensazione legale, che ricorre tra due crediti liquidi ed esigibili, che hanno ad oggetto somme di denaro o cose fungibili;

- compensazione giudiziaria, che si ha tra due crediti che siano esigibili, ma non entrambi liquidi; pertanto è necessaria una sentenza costitutiva del giudice per disporre la liquidazione della somma di denaro o delle cose non immediatamente disponibili;

- compensazione volontaria, che ricorre sulla base di un accordo espresso tra le parti, anche quando i crediti non siano liquidi ed esigibili.