Il comodato d'uso è un contratto regolato dall'art. 1803 e ss. c.c. e ricorre quando un soggetto, detto comodante, consegna ad un altro detto comodatario un bene mobile o immobile al fine di servirsene per un determinato scopo e per un certo lasso di tempo, con l'obbligo poi di restituirlo.

Non è da confondere con il prestito, che consiste nella consegna temporanea di una somma di denaro e che comporta la sua restituzione nel medesimo valore o con un valore maggiorato dalla presenza di interessi.

Il comodato è un contratto reale ad efficacia obbligatoria ed è essenzialmente gratuito; nel dettaglio, si tratta di un contratto reale poiché si perfeziona con la consegna della cosa ed è ad effetti obbligatori dal momento che dalla consegna scaturiscono diritti e obblighi a carico del comodatario; inoltre è gratuito, poiché se la consegna dei beni dovesse prevedere il pagamento di una somma di denaro, non si parlerebbe più di comodato ma di locazione.