Quando si parla di caparra si fa riferimento a una soma di denaro o a un insieme di cose fungibili che una parte del contratto versa all'altra come anticipo della prestazione finale, ma al contempo anche come garanzia nel caso in cui il contratto stesso rimanga inadempiuto o si attui il recesso prima della sua realizzazione.

La caparra si ritrova nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive e dai quali derivano effetti obbligatori.

In questa fattispecie, nel linguaggio giuridico la parte che versa la caparra viene definita tradens mentre quella che la riceve è l'accipiens; il primo pone una sorta di impegno a non venir meno alle prescrizioni contrattuali, pena la perdita di quanto versato a titolo appunto di caparra.

Se ne distinguono di due tipologie: la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) e la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.).

Laddove il contratto dovesse trovare normale adempimento, la somma versata come caparra o viene restituita oppure viene imputata alla prestazione finale, oggetto dell'atto negoziale.