Previsto dall'arto, 368 c.p., la calunnia è un delitto che si sostanzia quando, attraverso una denuncia, un'istanza o una querela, si attribuisce la responsabilità della consumazione di un reato a carico di un altro soggetto, simulandone le tracce e conoscendo l'innocenza di questo.

Si tratta di una fattispecie a consumazione istantanea, che si completa cioè nel momento stesso in cui viene presentata la denuncia all'Autorità, e che è punita con la pena della reclusione da due a sei anni; tale sanzione viene aumentata da quattro a dodici anni se dalla calunnia deriva la condanna del soggetto a cinque anni di reclusione ed è aumentata altresì da sei a venti anni se dalla calunnia deriva una condanna all'ergastolo.

La calunnia è un reato procedibile d'ufficio.