Le circostanze attenuanti sono tutte quelle ipotesi che sono irrilevanti per la configurazione del reato, ma sono in grado di indicare un disvalore minore assunto dalla condotta criminosa e che quindi determinano una diminuzione della pena per il reato semplice.
Cosi come avviene per le circostanze aggravanti, anche le attenuanti si distinguono in circostanze comuni e speciali; le prime sono configurate ex lege dagli artt. 62 e 63 c.p. e sono rappresentate da:
- motivi di alto valore morale e sociale
- ira generata da comportamento altrui
- suggestione di una folla in tumulto
- tenuità del danno per i delitti contro il patrimonio
- concorso in omissione del colpevole del reato
- riparazione del danno con restituzione o risarcimento.
A queste si aggiungono le attenuanti generiche che sono rappresentate da tutte quelle circostanze non determinate dal codice ma che sono individuate dal giudice nel caso concreto e che hanno concorso a diminuire la gravità della condotta.
Le circostanze attenuanti speciali invece sono indicate sulla base di specifiche tipologie di reato.
