L'appello è un mezzo di impugnazione della sentenza emessa da un giudice di primo grado e quindi devoluta a un giudice di secondo grado per un nuovo esame, che concerne sia i motivi di merito che i motivi di legittimità della vicenda.

Si tratta di uno strumento riconosciuto alla parte soccombente del processo, che può appunto richiedere un ulteriore giudizio in relazione alle sole ragioni che adduce nell'atto di impugnazione; pertanto, nel grado di appello, il ricorrente non può introdurre né nuove domande o eccezioni e né nuovi mezzi di prova.

L'appello è un mezzo riconosciuto nell'ambito del processo civile (artt. 339 e ss. c.p.c.), penale (artt. 570 e ss. c.p.p.) e amministrativo.