Laffitto è un contratto regolato dallart. 1615 c.c. con cui viene concesso il godimento e luso di un bene produttivo, mobile o immobile che sia, dietro il pagamento di un canone mensile da parte dellaffittuario allaffittante. Si tratta di una fattispecie particolare del contratto di locazione, che ha la medesima ratio legis, ma si distingue dallaffitto sulla base della tipologia del bene messo a disposizione.

Di fatti, la locazione è un contratto consensuale e ha per oggetto il godimento di un bene per un tempo determinato, durante il quale entrambe le parti ne possono dare recesso con congruo preavviso; nellaffitto, ciò che rileva è il carattere produttivo del bene e cioè la sua capacità a realizzare potenzialmente del profitto (si pensi a un locale per uso commerciale o un terreno agricolo) e pertanto, a carico dellaffittuario, ricorre lobbligo di non modificare loriginaria destinazione duso del bene e a gestirlo in modo da incrementarne la relativa produttività. Ne consegue che il rapporto di affitto può cessare per scadenza del termine, per recesso solo nel caso di tempo indeterminato, per sopravvenuta insolvenza o incapacità alla gestione dellaffittuario e per alienazione della cosa, qualora tale ipotesi sia prevista da unapposita clausola.

Vedi anche nelle guidel legali e negli articoli: 

Affitto: cosè La locazione La guida legale sulle loc