Nel diritto civile, la nullità è l'istituto regolato dall'art. 1418 c.c. e consiste nella forma più grave di invalidità del negozio giuridico. Essa ricorre quando:
- manca uno degli elementi essenziali del contratto ex art. 1325 c.c.
- vi è illiceità della causa
- quando sia illecito il motivo, unico e comune, che ha indotto le parti alla stipulazione dell'accordo
- il contratto è contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume
- l'oggetto è illecito, impossibili, indeterminato o indeterminabile.
Con l'intervento della nullità, il negozio giuridico non può essere sanato con una convalida e non produce effetti. Si distingue inoltre tra una nullità totale se coinvolge l'atto nel suo insieme e di una nullità parziale se riguarda solo alcune clausole contenute in esso.
Tuttavia, si parla di nullità anche nel processo civile e penale per intendere l'invalidità degli atti processuali mancanti dei requisiti stabiliti dalla legge e che pertanto sono improduttivi di effetti.
