Quando si parla di mobbing si fa riferimento a tutti quei comportamenti di natura afflittiva e persecutoria, volti a emarginare e creare disagio nel soggetto destinatario tramite violenza psicologica. Si tratta di un fenomeno che assume rilievo specialmente nel contesto dei rapporti di lavoro, nei quali il mobbing può assumere anche ulteriori connotazioni.

Di fatti, si parla di mobbing verticale se la condotta persecutoria viene perpetrata da un superiore nei confronti dei propri dipendenti e di mobbing orizzontale se gli atti di angheria sono posti in essere tra colleghi. Ha assunto sempre maggiore rilievo anche il fenomeno del low mobbing, ossia l'attività di screditamento e lesione della reputazione di soggetti che sono tra le più alte cariche aziendali da parte di dipendenti o comunque di sottoposti.

In ogni caso, il mobbing riceve una tutela sia in sede civile che in sede penale; nel primo caso si applicano le disposizioni degli artt. 2043 e 2087 c.c., mentre nel secondo, sebbene non vi sia una fattispecie corrispondente, gli atti rientrano in quella delle lesioni personali ex art. 590 c.p.