Secondo quanto riportato nell'art. 2082 c.c., l'imprenditore è colui che esercita un'attività economica organizzata relativa alla produzione di beni o alla fornitura di servizi in modo professionale. Si parla di imprenditore sia in riferimento a una persona fisica che a una persona giuridica e in base alla natura del soggetto infatti, la legge distingue tra impresa individuale, impresa come società e impresa pubblica.

Inoltre, a seconda del tipo di attività svolta si fa la differenza tra imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. e imprenditore commerciale di cui all'art. 2195 c.c.; in base alle dimensioni poi dell'impresa sussistono piccoli imprenditori e imprenditori medio-grandi.

La particolarità di questa figura sta nel fatto che sull'imprenditore stesso ricade il c.d. rischio di impresa, ovverosia il rischio che possano intervenire delle circostanze in grado di incidere negativamente sull'attività e quindi sul profitto fino a determinarne poi delle perdite.

Quanto alla disciplina applicabile, tutti gli imprenditori sono soggetti allo Statuto generale dell'imprenditore, ma alle imprese commerciali si applica una normativa ulteriore concernente gli obblighi e gli aspetti tipici solo a questa categoria di operatori economici; basti pensare all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese e alla disciplina relativa alle scritture contabili.