Per violenza sessuale si intende il delitto introdotto nel 1996 e disciplinato dall'art. 609 bis c.p., che consiste nella condotta posta in essere da chiunque per costringere altri a subire o compiere atti di natura sessuale, mediante attuazione di violenze e minacce. Il reato viene definito anche come violenza carnale se si realizza un rapporto sessuale vero e proprio.

La violenza sessuale rientra tra i delitti contro la libertà sessuale in primis e della libertà individuale poi ed è sanzionato con la pena della reclusione da cinque a dieci anni, prevedendo però delle circostanze aggravanti in grado di far aumentare sensibilmente l'aggravio sanzionatorio. Inoltre, si tratta di un reato procedibile a querela irrevocabile della persona offesa e può assumere anche la connotazione di crimine di guerra se perpetrata in occasione appunto di conflitti, con la finalità di sottomettere e umiliare le popolazioni occupate.