La ripartizione delle spese condominiali
- Le spese condominiali
- Il sistema di ripartizione delle spese
- I criteri di ripartizione generali
- Le convenzioni in deroga
Le spese condominiali
Spese necessarie
Chi decide la spesa per le parti comuni
Soggetti legittimati a decidere una spesa per le parti comuni sono:- l'amministratore;
- l'assemblea condominiale;
- in casi specifici e ben delineati dalla legge, il singolo condomino.
Chi è obbligato al pagamento
Obbligati al pagamento sono, invece, tutti coloro che partecipano, a qualunque titolo, al rapporto condominiale. L'art. 63 disp. att. c.c. dispone, in merito ai successori a titolo particolare, che anche chi subentra nei diritti di un condomino è solidalmente obbligato con questi al pagamento degli oneri relativi all'anno in corso e a quello precedente, mentre per quanto concerne i rapporti tra conduttore e locatore, entrambi concorrono sulla base degli accordi stabiliti per la ripartizione delle spese che rimangono, ad ogni modo, un fatto interno al loro rapporto contrattuale, mentre nei confronti del condominio risponde sempre il proprietario.
L'obbligo del pagamento delle spese, per i soggetti obbligati, sorge nel momento in cui la ripartizione delle stesse viene approvata dall'assemblea.
Il sistema di ripartizione delle spese
Il codice civile disciplina la modalità di ripartizione delle spese tra i vari condomini, in particolare, agli artt. 1123-1126.
Nel dettaglio, l'art. 1123 c.c. fissa i principi generali e si configura come il vero e proprio architrave del sistema di ripartizione delle spese condominiali.
L'art. 1124 c.c., invece, fissa l'obbligo del sostenimento delle spese per la manutenzione e la sostituzione delle scale e dell'ascensore, in ragione del valore delle singole unità immobiliari e in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Gli artt. 1125 e 1126 c.c., infine, disciplinano, rispettivamente, la ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai e dei lastrici solari di uso esclusivo.
Possiamo citare anche:
- l'art. 1130-bis, a norma del quale "l'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà";
- l'art. 1118 c.c. secondo il quale "il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene" e lo stesso "non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali".
I criteri di ripartizione generali
Proporzionalità
Gli altri criteri
Le convenzioni in deroga
Attraverso l'inciso finale, "salvo diversa convenzione", inserito nel primo comma dell'art. 1123 c.c., il legislatore del '42 ha esplicitamente previsto la derogabilità ai principi generali di ripartizione delle spese condominiali fissati dallo stesso articolo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, poiché l'art. 1123 c.c. nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali non pone alcun limite alle parti, deve ritenersi legittima la convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, purché contenuta in una delibera assembleare approvata all'unanimità da tutti i condomini, ovvero l'espressa convenzione posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale di natura contrattuale (Cass. n. 28679/2011).
Indice della guida al condominio