Condizioni di procedibilita'

Codice di procedura penale (Indice)  
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Titolo III
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

Art. 336.

Querela

1. La querela e' proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volonta' che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Art. 337.

Formalita' della querela

1. La dichiarazione di querela e' proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorita' alle quali puo' essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, puo' essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela e' proposta oralmente, il verbale in cui essa e' ricevuta e' sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L'autorita' che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

Art. 338.

Curatore speciale per la querela

1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui e' notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina puo' essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facolta' di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.

5. Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

Art. 339.

Rinuncia alla querela

1. La rinuncia espressa alla querela e' fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione puo' anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identita' del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non e' sottoscritto dal dichiarante.

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione puo' essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

Art. 340.

Remissione della querela

1. La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorita' procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

Art. 341.

Istanza di procedimento

1. L'istanza di procedimento e' proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

Art. 342.

Richiesta di procedimento

1. La richiesta di procedimento e' presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorita' competente.

Art. 343.

Autorizzazione a procedere

1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, e' fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale e' prevista l'autorizzazione medesima nonche' di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si puo' procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 .

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non puo' essere revocata.

Art. 344.

Richiesta di autorizzazione a procedere

1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione. (90) 90a

2. Se la persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e' proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti.

4. Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puo' procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.

Art. 344-bis.

(Improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione).

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale.279

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale.279

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione e' particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessita' delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilita', entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non puo' essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non puo' comunque eccedere sessanta giorni. Quando e' necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell'articolo 598- ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresi' sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorita' giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione e' effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilita' non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.


279

Art. 345.

Difetto di una condizione di procedibilita'

Riproponibilita' dell'azione penale

1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1 , nonche' quando, dopo che e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato viene meno o si accerta che e' stato erroneamente dichiarato.

Art. 346.

Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita'

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilita' che puo' ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.

Misure cautelari reali
Attivit� A Iniziativa
Della Polizia Giudiziaria