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Emanuele Papaleo

Limiti allapplicazione delle misure alternative previsti dallart. 4-bis, Ordinamento Penitenziario: L’art. 4-bis dellordinamento penitenziario limita l’accesso ai c.d. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro allesterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dellordinamento penitenziario stesso, esclusa la liberazione anticipata) prevedendo, in relazione a specifici reati, che la concessione di misure premiali sia subordinata a una serie di presupposti. Il comma 1, come modificato da ultimo nel 2009, esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia. Si tratta dei seguenti delitti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dellordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare lattività di tali associazioni; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.); induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.); produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.); tratta di persone (art. 601, c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, T.U. dogane); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, T.U. stupefacenti). I benefici penitenziari potranno essere concessi ai detenuti per i suddetti delitti, purché (comma 1-bis) siano stati acquisiti elementi che escludono in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, anche in presenza di uno dei seguenti presupposti: la limitata partecipazione al fatto criminoso (accertata nella sentenza di condanna) che rende comunque impossibile unutile collaborazione con la giustizia; lintegrale accertamento dei fatti e delle responsabilità che rende comunque impossibile unutile collaborazione con la giustizia; la collaborazione che viene offerta è oggettivamente irrilevante ma nei confronti del detenuto è stata applicata la circostanza attenuante prevista dallart. 62, n. 6), c.p. (aver prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; aver prima del giudizio operato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ovvero egli, anche dopo la sentenza di condanna, ha provveduto al risarcimento del danno. Il comma 1-ter dell’art. 4-bis limita inoltre, per un ulteriore catalogo di reati, la possibile concessione dei benefici penitenziari al presupposto dell’inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si tratta dei seguenti delitti: omicidio (art. 575 c.p.); atti sessuali con un minorenne (art. 600-bis, commi 2 e 3, c.p.); diffusione di materiale pornografico finalizzato all’adescamento o sfruttamento di minori (art. 600-ter, comma 3, c.p.); turismo sessuale (art. 600-quinquies c.p.); rapina ed estorsione aggravata (artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.); ipotesi aggravate del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, TU dogane); ipotesi aggravate del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 80, comma 2, TU stupefacenti); associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei seguenti delitti: contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.); delitti contro la libertà individuale (articoli da 600 a 604 c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter T.U. immigrazione). Il comma 1-quater dispone inoltre che ai condannati per alcuni reati di natura sessuale possano essere concessi i benefici penitenziari solo a seguito di un periodo di osservazione scientifica della personalità condotto collegialmente per almeno 1 anno. Si tratta dei seguenti delitti: violenza sessuale semplice (art. 609-bis c.p.); violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1. Infine, il comma 3-bis della disposizione in commento aggiunge che i benefici non possono essere comunque concessi ai detenuti o internati per delitti dolosi quando la procura antimafia faccia presenti collegamenti attuali del soggetto con la criminalità organizzata.

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