Con risposta ad interpello 12.11.2009, n. 79 il Ministero del Lavoro chiarisce che l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell'addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso anticipato previsti per il contratto
a tempo determinato. È dunque un contratto che ha una sua precisa durata, ma nello stesso tempo è al di fuori della disciplina generale del contratto a termine. L'apprendistato ha sempre presentato una natura mista di rapporto formativo con scambio di lavoro e retribuzione. Recesso del datore di lavoro alla prevista scadenza del contratto di apprendistato: la legge lo consente nel rispetto dei termini di preavviso o, in mancanza, nell'erogazione della relativa indennità sostitutiva. Recesso del datore di lavoro durante lo svolgimento del rapporto: il datore può recedere solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, con la conseguenza che l'apprendista, in mancanza ha diritto alle stesse tutele ( reali o obbligatorie) di riammissione nel proprio posto di lavoro. ( Corte Cost. sent. 169/1973).

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