Un nuovo decreto di MIT e Ministero della Salute proroga le misure sinora adottate fino al 13 aprile dettando ulteriori regole per chi entra in Italia per lavoro o transita sul territorio

di Lucia Izzo - Con un decreto del 3 aprile 2020 (sotto allegato) il Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, proroga fino al prossimo 13 aprile l'efficacia di tutti e 9 i decreti interministeriali adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (v. Coronavirus: le nuove misure per chi entra in Italia).

Viene espressamente confermata anche l'ordinanza del 28 marzo 2020 con cui i due Ministeri hanno introdotto nuove e più stringenti regole per il rientro in Italia. Il provvedimento introduce anche prescrizioni per chi arriva in Italia per lavoro e per un periodo limitato, nonché nei confronti di coloro che vi transitano per raggiungere altre destinazioni in Italia dall'estero o dall'Italia per l'estero.

Ingresso in Italia: le regole per i viaggi di lavoro

[Torna su]

Sarà possibile l'ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, ma per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite i suddetti mezzi di trasporto, sarà tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco apposita autodichiarazione.

Tale documento dovrà indicare, in modo chiaro e dettagliato, le comprovate esigenze di lavoro, la durata della permanenza in Italia, l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco e, infine, il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Allo scadere del periodo di permanenza, sarà necessario lasciare immediatamente l'Italia oppure, in mancanza, inizierà il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato.

In caso insorgano sintomi Covid-19 tale situazione andrà segnalata con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e bisognerà sottoporsi a isolamento nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria. Gli stessi obblighi sono previsti anche per chi entra in Italia mediante mezzo di trasporto proprio o privato.

Transito sul territorio italiano

[Torna su]

In caso di trasporto terrestre, sarà possibile transitare con mezzo privato o proprio, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE). Tuttavia, si avrà l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Voli aerei e scali in Italia

[Torna su]

I passeggeri di voli aerei che facciano scalo in Italia, anche se con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco, la documentazione che indica, tra l'altro, i motivi del viaggio, la durata della permanenza in italia e la località di destinazione finale. Costoro non potranno, inoltre, allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aereostazioni.

Vettori e armatori

[Torna su]

Vettori ed armatori dovranno acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la documentazione dei viaggiatori, provvedendo anche a misurare la temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.

A bordo, i vettori dovranno adottare le misure organizzative volte ad assicurare in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Scarica pdf Decreto MIT 3 aprile 2020

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: