www.lexant.it

Avv. Nicola Traverso -

Il D.L. 91/2014 (cd. "Decreto competitività", pubblicato in G.U. il 25/6/14) ha abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c. in tema di controllo societario sulle Srl, restringendo il numero di Srl e Cooperative soggette al controllo di sindaci e revisori. In attesa di verificare come il decreto verrà convertito in legge, vanno evidenziate le sue conseguenze pratiche, con particolare riguardo ai mandati in corso. 

1. Riduzione del capitale sociale minimo per le Spa

L'art. 20, comma 7 del decreto in commento modifica l'art. 2327 c.c., abbassando il limite per la costituzione di società per azioni da € 120.000,00 a € 50.000,00. L'obiettivo della norma è dichiaratamente quello di semplificare e favorire la nascita e la quotazione delle società per azioni. La relazione illustrativa infatti riporta che: "L'ammontare minimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni può essere considerato, tra gli altri, uno dei motivi per i quali le imprese in fase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della s.r.l., in luogo della s.p.a., che per converso rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito. Nell'ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società […] prevedono un importo minimo pari a 25 mila euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell'UE (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia […]".

Operata questa modifica, il Legislatore si è dunque preoccupato di intervenire sulle altre norme del Codice connesse a vario titolo alla norma sulla soglia di capitale minimo delle Spa. In particolare, è stato inciso l'art. 2477 c.c. in tema di controllo societario nelle Srl.

2. Abolizione dell'obbligo di nomina di sindaci e revisori delle Srl al superamento dei limiti di capitale minimo delle Spa

Il comma 2 dell'art. 2477 c.c. stabiliva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore quando il capitale sociale non fosse inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (prima € 120.000,00, oggi € 50.000,00). Invece che lasciare inalterata la norma (ampliando la platea delle imprese soggette al controllo societario) o sostituire il riferimento generico al limite di capitale della Spa con un altro limite numerico predefinito, il  legislatore con il Decreto Competitività ha scelto di abrogare tout court il comma 2 dell'art. 2477 c.c., giustificando tale scelta con "motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e riduzione dei costi per le piccole e medie imprese" (così si esprime la Relazione illustrativa).

Tale scelta in tema di Srl produce ulteriori effetti in materia di Società cooperative, considerato che l'art. 2543 c.c. dispone che le cooperative siano obbligate alla nomina del collegio sindacale "nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c.". Conseguentemente anche un considerevole numero di cooperative non saranno più obbligate alla nomina degli organi di controllo.

In sostanza, per effetto della modifica all'articolo 2477 c.c., l'organo di controllo della Srl dovrà essere nominato solo se si tratta di:

  • una Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
  • una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (per esempio, una Srl che controlla una Spa);
  • una Srl che, come disposto dall'articolo 2435-bis c.c., abbia superato per due esercizi consecutivi almeno due delle seguenti soglie dimensionali: a) almeno 4 milioni 400mila euro di attivo dello stato patrimoniale; b) almeno 8 milioni 800mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

 

3. Le funzioni degli organi di controllo

I sindaci svolgono principalmente attività di vigilanza, come stabilito dall'art. 2403 c.c., secondo cui il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre il collegio, ai sensi dell'art. 2391 c.c., vigila sull'osservanza da parte degli amministratori dell'obbligo di diligenza nell'espletamento del loro mandato. I sindaci hanno infine un importante ruolo in materia di bilancio, che si sostanzia nella stesura della relazione al documento. La relazione del collegio sindacale contiene una serie di attestazioni, giudizi e proposte che concludono la fase di controllo, e mettono i soci in condizione di poter consapevolmente approvare, modificare o respingere il progetto di bilancio.

 

4. Applicazione ed entrata in vigore della nuova norma su sindaci e revisori

Se la situazione sembra chiara con riferimento alle Srl e alle cooperative costituite dal 25/6/14 in avanti, ci sono meno certezze per la sorte degli organi di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) in carica in quelle società nelle quali la presenza di sindaci e revisori era giustificata dall'entità del capitale sociale (superiore a € 120.000,00).

Nelle ipotesi in cui la Srl sia già operativa - in assenza di una precisa indicazione in tal senso del legislatore - si ritiene da più parti che occorra attendere il termine naturale del mandato per beneficiare della modifica normativa. Pare difficile infatti immaginare le dimissioni volontarie di chi è già in carica. Va evidenziato che qualche opinione contraria sostiene che l'organo cessi di diritto (cioè automaticamente) con il venir meno del presupposto che ne ha comportato la nomina.

Per i revisori, invece, potrebbe invocarsi una "giusta causa" di revoca di cui all'articolo 4, co. 1, lettera i) del DM 261/2012, in forza del quale l'assemblea potrebbe procedere alla revoca del revisore. Tale regola non si applica però ai collegi sindacali (ed agli organi di controllo delle Srl) incaricati anche della revisione legale, a norma dell'art. 1, co. 2 del medesimo D.Lgs. 261/2012.

Ciò ovviamente non esclude che i soci possano decidere di nominare su base volontaria l'organo di controllo (nella figura del sindaco o del revisore), in modo da garantire comunque il controllo di legalità in capo alla società.

In conclusione, per le imprese che volessero avvalersi di questa facoltà è consigliabile attendere la legge di conversione del D.L. 91/2014, auspicando una maggiore chiarezza del legislatore sulle conseguenze applicative di queste rilevanti novità in tema di governance.

Avv. Nicola Traverso

Nicola TraversoAvv. Nicola Traverso - profilo Linkedin
www.lexant.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: