Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 9/15 febbraio 2004) ha stabilito il Comune non può indicare nome e cognome di un debitore, sottoposto a pignoramento, nei manifesti recanti avvisi pubblici, come la convocazione del Consiglio Comunale. Il Garante, partendo dal principio che gli Enti Locali devono valutare sempre l'effettiva necessità di riportare dettagliate informazioni nelle deliberazioni da pubblicare e che le necessarie forme di pubblicità previste dalla normativa (affissione all'albo pretorio, comunicazione ai consiglieri, avvisi alla cittadinanza), ha precisato che le PA debbono selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie quelli di carattere sensibile o attinenti a particolari profili di tipo giudiziario e contenzioso. Infine il Garante ha sottolineato che per portare a conoscenza della cittadinanza i temi all'ordine del giorno della seduta consiliare è sufficiente indicare l'oggetto e la sentenza
di esecuzione del Tribunale senza specificare i nominativi delle parti.

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