La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4509 dell'8 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso di un maresciallo dei Carabinieri
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4509 dell'8 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso di un maresciallo dei Carabinieri ritenuto responsabile, nei precedenti gradi di giudizio, del delitto di violata consegna per aver interrotto la vigilanza per recarsi in località distante dal territorio di competenza. Il militare contesta la decisione del giudice di merito per non aver spiegato perché la breve sosta sulla soglia di casa della moglie separata avrebbe comportato la significativa riduzione della dovuta vigilanza, posto che tutte le prescrizioni contenute nell'ordine di servizio furono osservate e considerato che, secondo costante giurisprudenza, una breve sosta anche per causa non di servizio, come ad esempio quella di ristoro al bar, non integra il reato de quo. La Suprema Corte sottolinea che correttamente la Corte di merito, nel caso in esame, ha rilevato l'inosservanza della consegna per l'arbitraria interruzione dell'attività di vigilanza, non inferiore ad un quarto d'ora, idonea - anche per le motivazioni strettamente private che la ispirarono - a distogliere emotivamente e intellettualmente il militare dalla doverosa concentrazione nel servizio. Gli Ermellini osservano, inoltre, la correttezza ed adeguatezza della motivazione della Corte di merito, che "ha ravvisato nella sosta attuata dall'imputato
per scopi familiari in contesto di separazione coniugale, non omologabili alle finalità di ristoro e, in genere, di rafforzamento delle proprie energie psico-fisiche utili al migliore espletamento del servizio, (…) una condotta del militare in servizio concretamente ostativa al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza sul territorio, oggetto della consegna ricevuta, che configura, appunto, il reato contestato".

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