Con la sentenza n. 32139, depositata l'8 settembre scorso, il Tar Lazio ha stabilito che il dipendente pubblico assunto in ritardo, ha diritto al risarcimento del danno esistenziale e di immagine. In particolare, secondo quanto si apprende dalla ricostruzione della vicenda, un dirigente del Ministero dell'interno, dopo avere proposto ricorso, in seguito all'esclusione da un concorso pubblico per la nomina dirigenziale, con una sentenza
, gli erano stati riconosciute le funzioni di dirigenziali. Sulla base di questo provvedimento, l'uomo si era rivolto nuovamente al giudice amministrativo per richiedere il risarcimento del danno esistenziale. Il Tar adito, dopo aver specificato che, "nel caso di nomina tardiva per effetto di una sentenza che introduca modifiche alla graduatoria del concorso, è configurabile una responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro, fonte anch'essa di risarcibilità dei diritti patrimoniali consequenziali" ha quindi ha riconosciuto l'esistenza del danno esistenziale
e della sua risarcibilità, spiegando che "relativamente (…) alla pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni esistenziali e di immagine conseguenti alla tardiva nomina dirigenziale ed all'espletamento delle relative funzioni, il Collegio in linea con la giurisprudenza in materia (Tar Calabria, RC, n. 1397/2006) la ritiene fondata. in quanto trattasi di danni direttamente conseguenti all'illegittimo operato dell'amministrazione e riferibili a lesioni di situazioni soggettive (diritti della personalità) pacificamente ritenute tutelabili in sede risarcitoria; trattandosi di danni che non è possibile provare nel loro preciso ammontare, gli stessi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ, devono essere liquidati in via equitativa. A tal fine il Collegio intende individuarli in una percentuale pari al 10% dell'ammontare delle differenze retributive riconosciute a titolo risarcitorio; su tali somme, trattandosi di debito di valore, dovranno poi essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge".

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