Con la sentenza n. 29967 la prima sezione penale ha stabilito che non può essere riconosciuta la continuazione di reato al rom che pone in essere una serie di furti in uno stesso periodo. Secondo il giudizio della Corte di legittimità infatti si tratta di una serie distinta di reati tra di loro e a nulla rileva il fatto che all'epoca della commissione dei reati il rom fosse minorenne. Secondo quanto si apprende dalla vicenda la ragazza di etnia slava aveva richiesto il riconoscimento dell'istituto della continuazione del reato, sulla base della giovane età e dell'omogeneità della condotta, ravvisabile in tutto i reati commessi. I giudici di legittimità della prima sezione penale del Palazzaccio, respingendo le richieste della giovane donna, hanno in proposito precisato che, "il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha fatto un puntuale e corretto riferimento a dati circostanziali e giuridici caratterizzanti, in concreto, la disomogeneità della dimensione storico-naturalistica dei diversi delitti, adeguatamente valorizzando le ragioni fattuali, in particolare l'apprezzabile lasso temporale intercorso tra le diverse violazioni, la loro commissione in diverse località (Palermo, Palma Campana, Ascoli Piceno, Trieste, Padova, Bolzano, ecc.) ed in concorso con persone diverse, che ostavano all'identificazione di un unico e preordinato disegno criminoso. Al riguardo occorre considerare, in particolare, che la identità del bene giuridico violato e il ridotto lasso temporale intercorso fra le varie condotte - nel caso in esame, per latro, motivatamente esclusi - costituiscono aspetti che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, ex multis, Cass., sez. 1, Sentenza
n. 5618 del 21/12/1993 - 22/2/1994 ric. Moro), sono da soli insufficienti a dare dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione e che non è stato dal giudice dell'esecuzione, con adeguata motivazione, in fatto ravvisato, affermando che l'elemento caratterizzante della fattispecie esaminata era rappresentato, piuttosto, dalla "reiterazioni della condotta". In riferimento poi alla minore età la Corte ha spiegato che "al momento della commissione di alcuni dei reati oggetto dell'istanza - dato che il giudice dell'esecuzione non ha affatto ignorato -à va osservato che anche i precedenti richiamati nel ricorso (…) lungi dall'affermare che la condizione di minorenne possa costituire, da sola, elemento sintomatico e decisivo per il riconoscimento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, si inscrivono anch'essi, in realtà, nell'ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di continuazione, lo "stile di vita" adottato dal soggetto non è di per se sufficiente ad integrare l'unicità del disegno criminoso, neanche con riferimento all'imputato
minorenne" (…) per il quale non è prevista alcuna diversa o più ampia configurazione dell'istituto, in quanto la disposizione dell'art.1, comma prima, D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) prevede soltanto l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali".

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