Da tempo era in atto una querelle tra consumatori e Telecom in merito all'addebito delle spese di spedizione delle bollette. All'origine del contrasto vi era l'interpretazione di una norma secondo la quale "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".
Proprio sulla base di tale norma i consumatori avevano sempre contestato l'addebito in fattura delle spese di spedizione. La Corte è ora intervenuta chiarendo che deve essere l'utente a pagare.
I Giudici del Palazzaccio in due diverse sentenze hanno accolto le tesi della Telecom scrivendo che "Le spese postali di spedizione delle fatture sono da addebitare agli utenti del servizio telefonico" e ciò perché una cosa sono le “spese di emissione” e le “formalità” altra cosa sono i “costi di spedizione postale” del documento. Questi ultimi secondo la corte,"non rientrano nelle spese di emissione o nelle spese relative ad adempimenti e formalità conseguenti all'emissione della fattura stessa".
Quando si parla di spese di emissione dunque si devono intendere "gli oneri relativi all'elaborazione e alla stampa del documento". In ogni caso annota la Corte le spese pagate dal cliente sono esattamente pari al costo sostenuto da Telecom Italia e pagato a Poste Italiane per inviare la bolletta al domicilio del cliente.
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