Sussiste errore scusabile, tale da consentire di sanare un eventuale difetto nella presentazione (rectius, notificazione) del ricorso, nell'ipotesi in cui esso non sia stato ritualmente notificato per mancata osservanza, da parte dell'ufficiale giudiziario addetto, delle norme del codice di procedura civile in materia di notificazione degli atti giudiziari. E' questa la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza
n. 430 del 05/02/08, che ha annullato la sentenza n. 3493/2007 emessa dal T.A.R. Veneto (in ordine ad una questione inerente l'annullamento di un permesso di costruire), con rinvio allo stesso Tribunale per la definizione del ricorso. Nello specifico, l'ufficiale giudiziario, "pur essendosi recato presso la sede della ditta controinteressata (nel domicilio anche indicato nella originaria domanda di permesso di costruire), ha avuto notizia del trasferimento di essa, senza porre in essere le ulteriori attività necessarie per il perfezionamento della notifica". In tal modo, ha ingenerato nella ricorrente (ma, a quanto pare, anche nel Giudici di I°, che non ha disposto il rinnovo della notifica) la convinzione che il ricorso fosse stato - appunto - ritualmente notificato alla ditta controinteressata, proponente l'appello de quo (la quale, ovviamente, non si era costituita in prime cure). La pronuncia in epigrafe ha, comunque, fatti salvi gli effetti della domanda, dichiarando l'annullamento della sentenza
emessa dal T.A.R. a seguito del mancato rispetto del principio del contraddittorio (per non essere, comunque, il ricorso introduttivo ricevuto dalla controinteressata, la quale non ha preso parte al giudizio di I°), e disponendo il rinvio al T.A.R. emittente per la decisione nel merito del ricorso. La mancata notifica a carico del ricorrente non è stata sottoposta a censura di annullamento sic et simpliciter della sentenza gravata (pure dovuto in caso di mancata integrazione del contraddittorio), in sono stati ritenuti sussistenti "i presupposti per applicare il beneficio dell'errore scusabile", con conseguente possibilità di sanatoria
del vizio dedotto. In particolare, questi sarebbero costituiti dalla tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario del ricorso (che alla luce del noto orientamento giurisprudenziale è ritenuto adempimento sufficiente ai fini della tempestività delle notificazione stessa da parte del richiedente), in uno con la mancata osservanza, da parte dei quest'ultimo, degli incombenti posti dalla legge, nonché con la corretta indicazione della destinazione di notifica dell'atto stesso. I Giudici di Palazzo Spada tornano, così, sul dibattuto tema dell'errore scusabile, a breve distanza da un'altra, interessante pronuncia (T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, n. 900 del 16/01/08), con la quale era stata sanata la tardività della notificazione del ricorso, a seguito dell'erronea indicazione del termine ad opponendum contenuta nel provvedimento amministrativo impugnato. Nella predetta pronuncia, il Tribunale ha avuto occasione di ribadire come l'istituto dell'errore scusabile sia da ritenere come finalizzato "a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, e si fonda su circostanze oggettive (quali comportamento fuorviante dell'amministrazione, complessità della fattispecie, difficoltà di qualificazione dell'atto da impugnare e i suoi effetti, ecc.) che abbiano potuto ingenerare l'errore incolpevole dell'interessato" (così, T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 06/11/06, n. 3501, cit.).

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