La Suprema Corte con la sentenza n. 30915/2025, si occupa della delicata materia che vede i minori di età bersaglio dei reati a sfondo sessuale, in particolare della prostituzione minorile ex art. 600 bis; e ne ricorda la tutela legislativa in merito.
La S.C. richiama infatti nello specifico - all'interno della sentenza che respinge il ricorso de quo - la legge n. 172 del 2012 (e in particolare l'art. 4, co. 1, lett. p.) con cui è stata introdotta la disposizione legata alla questione in disamina: l'articolo 602 quater c.p. - "Ignoranza dell'età della persona offesa".
L'ignoranza dell'età della persona offesa
La legge n. 172 del 2012, appena citata, è 'frutto dell'attuazione' della Convenzione di Lanzarote; primo trattato internazionale ad accendere i riflettori, criminalizzando ogni abuso sui minori di età, per estendere la tutela anche sotto l'aspetto sessuale, pure all'interno della famiglia. Convenzione difatti finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, la cui ratio appunto è diretta alla tutela in toto dei minori, anche quindi all'interno del nucleo familiare.
La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata dall'Italia con la citata legge, produttrice di una pluralità di fattispecie contro le condotte a sfondo sessuale a danno dei minori di età.
L'articolo 600bis. Prostituzione minorile - art. così sostituito proprio dalla legge del 01/10/2012, n. 172 - recita:
"E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 18;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 18, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".
La vicenda
Trattando ora la vicenda, il ricorrente del caso in questione rispondeva in Sede Territoriale della violazione delle disposizioni ex art. 81 (Reato continuato) e 600-bis, co.2 (prostituzione minorile) del codice penale; e perciò richiedeva l'intervento degli Ermellini attraverso un ricorso formulato su due motivi, entrambi per vizio di motivazione.
L'imputato riteneva di non aver infranto alcuna fattispecie penale che gli veniva contestata, e affermava, a sua discolpa che in relazione all' età della parte lesa, si era informato, ma era stato tratto in inganno dal compagno stesso della vittima, il quale gli aveva assicurato la maggiore età della ragazza, e in aggiunta tale informazione gli veniva confermata anche da un suo collega, che a sua volta gli forniva la medesima versione.
La Corte però non fa sconti in merito, resta solida, non cede e senza troppi sforzi, tra l'altro, certa della cognizione di causa sostenuta, rammenta l'interpretazione unanime anche della giurisprudenza antecedente alla menzionata legge.
La giurisprudenza
L'intera narrazione difensiva del ricorrente viene facilmente contrastata dalla S.C. che rintraccia anche la giurisprudenza successiva (Sez. 3, n. 13312 del 07/03/2023, Rv. 284321 - 01; Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 24/03/2016, Rv. 266484 - 01), che all'unisono si è 'espressa sulla linea' della precedente ein attuazione della fattispecie ex art. 602quater "Ignoranza dell'età della persona offesa".
Il ragionamento della Suprema Corte
La S.C. in aggiunta - forte della coerenza interpretativa delineata - esprime il concetto per cui nei reati sessuali minorili non può essere invocata a propria discolpa l'ignoranza dell'età del soggetto passivo: "il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza della persona offesa, salvo si tratti di ignoranza inevitabile".
E ripetendosi specifica che "Ne deriva che incombe sull'imputato l'onere di provare, non solo la non conoscenza dell'età della persona offesa, ma anche di avere fatto tutto il possibile per accertarsene, ponendo in essere comportamenti positivi ispirati ad un elevato standard di diligenza, direttamente proporzionale alla rilevanza costituzionale dell'interesse del minore ad avere un libero sviluppo psicofisico".
Pertanto le giustificazioni fugaci e approssimate che il ricorrente accampava come scusanti della propria ignoranza sull'età della vittima non rientrano seconda la S.C. nell'"elevato standard di diligenza" richiesto dai 'principi di rango costituzionale' a tutela e nell'interesse dello sviluppo psicofisico del minore, interesse che viene appunto tutelato dal 'vertice' della gerarchia delle fonti.
E ancora - inflessibile - la Suprema Corte fa notare la superficialità delle argomentazioni del ricorrente dinanzi ad un contenuto delicato come quello della tutela dei minori: "La punibilità dell'agente non è dunque esclusa se non nel caso in cui pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, egli sia stato indotto sulla base di elementi univoci, a ritenere che il minorenne sia in realtà maggiorenne".
Nei fatti riportati dal ricorrente la Corte esclude, in quanto non presenti, tali "elementi univoci" essendosi basato quest'ultimo semplicemente e sbrigativamente sulle affermazioni del compagno della minore e sull'opinione del collega.
E infine, per evitare di tralasciare sfumature, la S.C., conclude tassativamente il ragionamento, precisando che nemmeno "tratti fisici di sviluppo tipici dei maggiorenni, o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi", "possono essere ritenuti sufficienti" e quindi possono essere validi per escludere la rilevanza penale di determinate condotte lesive dell'integrità psicofisica del minore di età.
Anche con il secondo motivo Il ricorrente tentava di dribblare (goffamente), la ratio dell'art. 600-bis c.p., ritenendolo male interpretato dai Giudici di merito, che non avevano secondo il suo focus, dato rilevanza alle argomentazioni (labili) circa la non violazione della fattispecie de qua, circa la non integrazione degli elementi costitutivi del reato in esame; sostenendo a suo favore il fatto che dopo il primo incontro sessuale con la parte lesa, non aveva elargito alcun corrispettivo come contropartita, "aveva omesso il pagamento", e quindi non poteva rilevare la prestazione sotto forma di prostituzione, "adempiendo solo al secondo appuntamento"; "pertanto non vi era prova della derivazione tra il rapporto sessuale ed il ritenuto pagamento successivo".
Non fatica la S.C. nemmeno nel contrastare la seconda doglianza che infatti viene respinta, come la precedente, con altrettanta fermezza.
La decisione
La Corte, concludendo, nel dichiarare inammissibile l'intero ricorso, in merito al secondo motivo 'si sente in dovere' di ricordare anche che "in tema di prostituzione minorile" "rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro (Sez. 3, n. 7368 del 18/01/2012, L., Rv. 252133), e che il reato di cui all'art. 600-bis c.p. non è escluso dalla modestia delle somme versate al minore, a titolo di mera gratificazione simbolica dell'attività sessuale offerta e non quale corrispettivo della prestazione sessuale, non rilevando l'entità, più o meno modesta, del pagamento, ovvero la soggettiva finalizzazione dello stesso, bensì l'oggettiva sinallagmaticità delle prestazioni, patrimoniali, da un lato, e sessuali, dall'altro (Sez. 3, n. 55301 del 22/09/2016, Rv. 268533 - 01)".
La prostituzione - e nel caso di specie la prostituzione minorile - non si configura in base alla quantità del compenso che viene rilasciato o promesso.
Il disvalore dell'elemento materiale ex art 600 bis non è direttamente proporzionale all'importo o al valore del compenso che viene rilasciato come contropartita.
Con la sentenza in commento, gli Ermellini riaffermano che la tutela dei minori, sotto ogni profilo, non è mai barattabile. Bensì, deve sempre essere posta in primo piano, così come richiesto dai principi costituzionali; nonché da quelli del diritto internazionale.
• Foto: Foto di Lisa Runnels da Pixabay.com







